Riliquidazione pensione militare: aliquota 2,44% anche agli under 15 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 122 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del contesto di riferimento, sicché la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), legge n. 335/1995 va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, affermato dalle Sezioni riunite per i militari con anzianità compresa tra 15 e 18 anni, è esteso anche a quelli collocati in quiescenza con anzianità inferiore ai 15 anni. Il petitum sostanziale di ricalcolo della pensione, desumibile dal ricorso, esclude il vizio di ultrapetizione e la violazione della pregiudiziale amministrativa.

Il Fatto

Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 23 gennaio 2020, con anzianità utile di anni 14, mesi 10 e giorni 21 al 31 dicembre 1995, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell’aliquota prevista dall’art. 44 del medesimo testo unico.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo non invocabile il principio delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 per il militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e dichiarando inammissibile la domanda di applicazione dell’aliquota del 2,44%, per assenza di previa istanza amministrativa. Il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appello è accolto. La Sezione d’appello ricostruisce il percorso nomofilattico tracciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, che hanno affermato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i 15 e i 18 anni va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Tale soluzione ermeneutica, secondo l’organo nomofilattico, evita il rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti, che si verificherebbe qualora il periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei 20 anni fosse valorizzato una prima volta nella quota retributiva e una seconda nel montante contributivo.

I principi sono stati poi estesi con la successiva sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021 anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995. La Sezione dichiara di conformarsi a tale indirizzo, richiamando la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello.

Il Collegio affronta poi l’eccezione di ultrapetizione e di violazione della pregiudiziale amministrativa. Pur in assenza di una specifica domanda sull’esatta determinazione dell’aliquota, il ricorso — imperniato sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54 — era espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo della pensione. L’INPS, del resto, si era pronunciato applicando il diverso coefficiente previsto per il personale civile.

Il gravame è quindi accolto e riconosciuto il diritto alla riliquidazione con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995. Sono dovuti gli accessori di legge, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, comma 3, c.g.c., e gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data del deposito del ricorso di primo grado. Le spese sono integralmente compensate per il mutamento della giurisprudenza nomofilattica intervenuto dopo la decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *