Danno erariale da sviamento del finanziamento pubblico e giurisdizione sul consulente (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 104 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del consulente che, con attività istruttoria o preparatoria indispensabile, abbia consentito al privato l’indebito conseguimento del finanziamento pubblico, non rilevando la veste di libero professionista o di dipendente del percettore, bensì il solo apporto causale alla erogazione. Sul piano sostanziale, il danno da sviamento del contributo dalle finalità pubbliche è funzionale e si perfeziona con la distrazione delle risorse, restando irrilevante che l’amministrazione abbia iscritto a ruolo la somma, perché l’azione erariale resta esperibile fino all’integrale soddisfacimento del credito. Tuttavia la responsabilità si ascrive alla sola beneficiaria, quando il consulente si sia limitato a rendicontare spese inammissibili già segnalate, senza contribuire causalmente all’illegittimo utilizzo delle risorse.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la beneficiaria di un finanziamento pubblico concesso dalla Regione Toscana a valere sul Fondo POR FESR 2014/2020, Azione 3.5.1, e la consulente che ne aveva curato la pratica, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di euro 19.600,00, oltre rivalutazione e interessi.
Il contributo era stato revocato dal gestore per rendicontazione inferiore al minimo ammesso dal bando, ma la somma percepita a titolo di anticipo non era stata restituita. La Procura ha sostenuto che le risorse fossero state rendicontate con spese difformi dal progetto e ricadenti nei divieti del bando. Entrambe le convenute hanno contestato la pretesa, la consulente eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l’assenza di un proprio apporto causale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla consulente, che nega l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione, essendosi limitata a fornire assistenza professionale. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite n. 14436/2018, confermata da Sezioni unite n. 36375/2021, secondo cui la giurisdizione contabile sussiste anche quando il soggetto non è destinatario del finanziamento ma ha prestato la propria attività in qualità di autore di perizie o di attività preparatorie indispensabili al conseguimento del contributo.
Non rileva, precisa la Corte, la qualifica formale di dipendente o di libero professionista, ma unicamente l’apporto causale dato all’erogazione: il privato resta esterno, ma è inserito, per la quota di attività dedicata alla pubblica amministrazione, nella sua organizzazione funzionale. Nel caso concreto la consulente ha istruito e inviato la domanda e ha intermediato nella rendicontazione, sicché la giurisdizione contabile è affermata anche nei suoi confronti.
Respinta è anche l’eccezione di difetto di interesse ad agire. Il danno qui azionato non deriva da una mancata entrata, ma dall’indebita elargizione di una somma sviata dalle finalità pubblicistiche: l’iscrizione a ruolo non elide la pretesa, perché il giudizio contabile è autonomo rispetto alle azioni di recupero civili o amministrative, che solo con l’integrale soddisfacimento del credito escludono la permanenza del danno.
Nel merito la Sezione distingue tra danno genetico e danno funzionale: quest’ultimo si realizza quando i fondi sono distratti dai fini di legge. Quanto alla beneficiaria, la Corte ravvisa tutti gli elementi della responsabilità, avendo costei rendicontato spese relative a lavori edili e alla riparazione di un’autovettura poi ceduta, in contrasto con il progetto ammesso e con i divieti del bando. Il danno è ritenuto doloso, non valendo a escluderlo la delega della gestione a terzi.
Diverse sono le conclusioni per la consulente. Pur riconoscendone il ruolo di ingerenza nella gestione della pratica, il Collegio esclude la prova di un comune intento fraudolento nella fase di presentazione della domanda. La distrazione dei fondi è ascritta alla sola beneficiaria: la consulente, pur avendo materialmente utilizzato le fatture inammissibili nella rendicontazione, non ha contribuito causalmente all’illegittimo utilizzo delle risorse, avendo anzi segnalato l’inammissibilità delle spese. La domanda è dunque accolta solo verso la beneficiaria e rigettata verso la consulente.
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Nota della Redazione
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