Estinzione del processo contabile per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 91 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte della parte nel giudizio di pensione innanzi alla Corte dei conti determina l’interruzione del processo, con l’onere di riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il giudice, ai sensi degli artt. 109, comma 6, e 111 c.g.c., procede d’ufficio alla fissazione dell’udienza di discussione e dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione è doverosa e non richiede istanza di parte, essendo il potere di rilievo officioso espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 111 c.g.c.. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo il comma 8 dell’art. 111 c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la concessione degli assegni per il nucleo familiare a far data dal 13 aprile 2019, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari. L’Istituto si è costituito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere ricevuto positivo parziale riscontro da parte della competente struttura.
All’udienza del 16 settembre 2025 la difesa della ricorrente ha dichiarato il decesso della parte, sicché il giudice, con ordinanza resa a verbale, ha dichiarato l’interruzione del giudizio. Con decreto dell’8 gennaio 2026, comunicato ai procuratori via PEC il giorno successivo, preso atto della mancata riassunzione, è stata fissata per la trattazione l’udienza del 2 aprile 2026. All’udienza di discussione le parti si sono rimesse a giustizia.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta una questione esclusivamente processuale: le conseguenze della mancata riassunzione del giudizio dopo l’evento interruttivo determinato dalla morte della ricorrente. La verifica non investe il merito della domanda sugli assegni familiari, ma la sorte del processo una volta venuta meno la parte che lo aveva promosso.
Il percorso argomentativo muove dagli artt. 109, comma 6, e 111 c.g.c. Dopo la pronuncia di interruzione, adottata con ordinanza resa a verbale nel corso dell’udienza, non è intervenuta la tempestiva riassunzione della causa entro il termine perentorio di tre mesi. Il giudice rileva che tale inerzia preclude la prosecuzione del rapporto processuale e impone la declaratoria di estinzione.
Il Collegio sottolinea come il comma 4 dell’art. 111 c.g.c. preveda espressamente che, in tale evenienza, si proceda d’ufficio alla fissazione dell’udienza di discussione, al fine di dichiarare con sentenza l’estinzione del giudizio. La definizione del processo non dipende dunque da un’iniziativa di parte, ma costituisce l’esito doveroso del rilievo officioso della mancata riassunzione.
Quanto alle spese, la Corte applica il comma 8 dell’art. 111 c.g.c., disponendo che nulla sia dovuto e che esse restino a carico delle parti che le hanno sostenute. La decisione, assunta con motivazione contestuale ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c., si limita pertanto a dichiarare l’estinzione del giudizio, con le comunicazioni di rito alla Segreteria.
Nota della Redazione
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