Controllo rendiconti enti locali e accertamento senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 84 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano l’esame dei rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 148-bis Tuel e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, verificando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo in materia di indebitamento ex art. 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La pronuncia di accertamento di cui all’art. 148-bis, comma 3, Tuel è subordinata all’emersione di squilibri economico-finanziari, alla mancata copertura di spese, alla violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. In difetto di tali presupposti, l’esame si conclude senza rilievi, con dichiarazione resa nei limiti e nei termini della parte motiva. La conclusione senza rilievi non integra una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite, poiché il controllo si fonda sui dati rappresentati dall’ente e prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato congiuntamente i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un comune, come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione e nei prospetti allegati. L’esame è stato avviato nell’ambito dei programmi di attività della Sezione e ha riguardato i profili del risultato di amministrazione e delle sue componenti interne, della capacità di indebitamento e del rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.
All’esito di una richiesta istruttoria e della successiva risposta dell’ente, la Sezione ha condotto la verifica secondo i parametri predefiniti dalla propria deliberazione sui criteri di esame dei rendiconti. La questione sottoposta al collegio riguarda i presupposti per l’adozione di una pronuncia di accertamento e segnalazione ai sensi dell’art. 148-bis Tuel.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede l’esame dei rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo costituzionale in materia di indebitamento, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.
Il collegio richiama il comma 3 della medesima disposizione, che subordina l’adozione di specifiche pronunce di accertamento all’emersione di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. La norma prevede inoltre che l’ente, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, trasmettendoli alla Sezione per la verifica.
La Sezione chiarisce quindi il criterio di valutazione della gravità dell’irregolarità contabile, che non si misura soltanto sul grado di scostamento dalla norma, ma soprattutto sul rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio. Sotto il profilo temporale, il collegio afferma che gli interventi correttivi vanno attivati solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2021, pur restando necessaria la segnalazione in relazione all’esercizio cui le irregolarità si riferiscono.
Il collegio delimita con precisione la portata del proprio esame. Il controllo si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nei questionari e nella documentazione acquisita, prescindendo sia dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti sia dalla ricostruzione analitica delle operazioni poste in essere. Tali aspetti possono formare oggetto di successive verifiche, anche ai fini del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni di cui all’art. 148 Tuel.
All’esito dell’istruttoria, limitatamente agli aspetti considerati e ai parametri utilizzati, non sono emerse criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti 2020 e 2021, precisando che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi. La deliberazione è trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali, ed è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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