Incrementi CCNL Funzioni Centrali e riliquidazione della pensione di vecchiaia (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 80 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli aumenti stipendiali previsti da un CCNL con decorrenze scaglionate nel tempo entrano nella base pensionabile del dipendente cessato dal servizio soltanto se concretamente maturati alla data del collocamento in quiescenza. Il comma 2 dell’art. 48 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, nel richiamare gli “ordinamenti vigenti”, rinvia alla previsione dell’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973, che ammette nella base pensionabile i soli assegni valutabili in forza di espressa disposizione di legge. Ne consegue che il trattamento di quiescenza è determinato senza computare gli scaglioni contrattuali non ancora operativi alla cessazione, restando irrilevante il contrario orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Cultura collocato in quiescenza con attribuzione della pensione di vecchiaia, ha lamentato che dopo la stipula del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 la pensione non era stata riliquidata, benché il Ministero gli avesse comunicato di avervi provveduto. Ha quindi domandato la riliquidazione con riferimento non solo alla decorrenza della pensione, ma anche alle successive scadenze contrattuali, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati.

L’INPS, costituitosi, ha ascritto al Ministero la competenza a provvedere e ha negato il computo degli incrementi maturati dopo il collocamento in quiescenza. Il ricorrente ha replicato attribuendo all’INPS la competenza esclusiva e rivendicando il computo degli aumenti maturati dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Sulla competenza, la Corte rileva che dalla nota del Ministero e dalle generiche doglianze dell’INPS risulta ormai spettare a quest’ultimo la riliquidazione della pensione in base agli incrementi stipendiali del CCNL; a esso va dunque addossata in via esclusiva la condanna al pagamento degli arretrati.

Nel merito, la tabella A1 del CCNL, richiamata dall’art. 47, fissa tre decorrenze per gli aumenti della retribuzione tabellare, al 1° gennaio di ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021. Il comma 1 dell’art. 48 prevede che le misure degli stipendi abbiano effetto sul trattamento di quiescenza; il comma 2 dispone che i benefici economici siano computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi tabellari, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto.

La Corte sottolinea anzitutto che in tale comma 2 manca l’avverbio “integralmente”, sul quale paiono fondarsi le pronunce di totale accoglimento della pretesa. Quella locuzione, ove inserita, si presterebbe a plurime interpretazioni: il dipendente cessato non ha lavorato per l’intero arco di vigenza del CCNL, né per l’intero periodo cui è riferita una singola tranche. Non è nitida neppure la lettura dell’avverbio come fictio iuris di assimilazione del pensionato al lavoratore in servizio.

Decisivo è invece il rinvio agli “ordinamenti vigenti”, che richiama l’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973: nessun assegno o indennità, anche se pensionabile, è computabile se la legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Nel caso di specie ciò equivale a computare esclusivamente l’aumento maturato dal 1° gennaio 2019. In tal senso la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 1063/2008, secondo cui lo scaglionamento contrattuale non comporta rateizzazione in senso tecnico, ma successivi incrementi retributivi; i dipendenti cessati hanno diritto alla retribuzione spettante alla data del collocamento a riposo, con esclusione degli scaglioni non ancora operativi. La pensione va determinata senza tener conto degli aumenti previsti per scaglioni successivi alla messa in quiescenza, poiché i contratti collettivi non possono modificare i rapporti previdenziali, retti da normative legali inderogabili.

La Corte dichiara pertanto il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione limitatamente agli incrementi maturati prima del collocamento in quiescenza, condanna l’INPS ai maggiori ratei con interessi legali o rivalutazione, e rigetta nel resto la domanda. Compensa le spese con il Ministero e per metà con l’INPS, liquidando la residua metà e distraendola in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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