Pensione privilegiata per cumulo di infermità ascritte a tabella A categoria 8 (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 235 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, il riconoscimento del trattamento privilegiato ordinario presuppone l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate. Tale accertamento, affidato alla consulenza tecnica dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, va condotto anche in chiave di cumulo, poiché più menomazioni concorrenti possono essere valutate congiuntamente ai fini dell’ascrizione alla categoria tabellare. Le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio sono ascritte alla Tabella A secondo la loro incidenza funzionale complessiva. Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria legittima la richiesta dell’ente previdenziale di compensare le somme già erogate a titolo di indennità una tantum per il medesimo quadro morboso. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’interno nel corpo dei Vigili del fuoco, ha impugnato la nota con cui l’INPS gli aveva riconosciuto un’indennità una tantum per le patologie lamentate quali dipendenti da causa di servizio, in luogo della pensione privilegiata che, a suo avviso, gli sarebbe spettata in base alle tabelle vigenti.
L’istituto previdenziale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la concessione del mero indennizzo era giustificata dalla valutazione degli organi competenti circa l’impossibilità di ascrivere a causa di servizio talune patologie e, quindi, di ammetterne il cumulo. In via subordinata, ha chiesto di compensare i ratei di pensione eventualmente spettanti con gli importi già conseguiti. La Sezione ha disposto consulenza tecnica demandata all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha fondato la decisione sulle conclusioni dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, ritenute motivate sotto il profilo scientifico e rese nel pieno rispetto del contraddittorio. Il parere ha distinto le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio da quelle escluse, procedendo alla loro qualificazione tabellare.
Sono state riconosciute come dipendenti sì da causa di servizio tre menomazioni, valutate congiuntamente per cumulo come unico complesso morboso a carico dell’apparato osteoarticolare e respiratorio: la bronchite cronica semplice in attuale assenza di segni spirometrici disventilopatia, i segni radiografici di cervicodiscoartrosi con spondilosi diffusa a lieve incidenza funzionale e il pregresso trauma alla spalla sinistra con tendinopatia e lesione della cuffia dei rotatori a scarsa incidenza funzionale. Tali infermità, cumulate, sono state ascritte all’ottava categoria della Tabella A, con decorrenza del riconoscimento dalla data della visita collegiale presso la CMO di Messina.
Le ulteriori patologie accertate, tra cui la cardiopatia ipertensiva di secondo stadio, l’ipertrofia prostatica, la deviazione del setto nasale con ipertrofia dei turbinati, il sospetto reflusso esofageo, l’ateromasia carotidea e il lieve deficit percettivo bilaterale, sono state invece ritenute non dipendenti da causa o concausa di servizio, in accordo con i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e tenuto conto del servizio prestato.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria ascritta alla Tabella A, categoria 8, per le tre patologie accertate come dipendenti e cumulate. L’accoglimento della domanda in tali termini legittima la richiesta dell’INPS di compensare quanto già liquidato a titolo di indennità una tantum per lo stesso quadro morboso, diversamente valutato in precedenza.
La soccombenza reciproca ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite. Infine, in applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018 e del rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 in materia di dati relativi alla salute, il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, precludendone la diffusione nelle banche dati e via web anche in caso di inserimento della sentenza.
Nota della Redazione
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