Conferimento comma 6 e criteri integrativi di valutazione nella selezione dirigenziale (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 66 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel conferimento di un incarico di funzione dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione può introdurre, in corso di procedura, un criterio di valutazione dell’esperienza professionale specificamente maturata nel settore dell’ufficio da ricoprire, senza incorrere in violazione dell’art. 19, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 legge n. 241/1990, ove tale elemento risulti specificazione dei criteri già enunciati nell’avviso pubblico e richiamati dal d.m. n. 266/2014. La valutazione comparativa dei curricula rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, il cui esercizio è sindacabile solo per ampiamento improprio dei criteri di selezione. Resta fermo l’obbligo di esplicitare nel bando tutti i possibili criteri e di motivare puntualmente il ricorso alla procedura straordinaria di cui al comma 6.

Il Fatto

Un candidato è stato nominato, con decreto direttoriale, alla direzione di un ufficio ministeriale con coordinamento di sezioni periferiche, per la durata di tre anni, mediante la procedura riservata alle persone di particolare e comprovata qualificazione professionale estranee ai ruoli dell’amministrazione conferente. Il decreto è pervenuto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale.

L’Ufficio di controllo ha formulato un rilievo, rilevando che la Commissione, in una fase avanzata della selezione, aveva introdotto un criterio ulteriore rispetto ai sei enunciati nell’avviso di interpello, attribuendo valore determinante all’esperienza maturata presso l’ufficio o le sezioni coordinate. Ha inoltre chiesto di dimostrare la disponibilità del posto assegnabile ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Il magistrato istruttore e il consigliere delegato hanno proposto il deferimento al Collegio, non avendo il riscontro dell’amministrazione superato i profili del rilievo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il sistema dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001: gli incarichi dirigenziali non generali sono attribuiti in via fisiologica ai dirigenti di ruolo; la procedura del comma 5-bis è riservata ai dirigenti di altre amministrazioni; quella del comma 6 ha carattere straordinario e residuale, essendo volta a reperire competenze non presenti nei ruoli dell’amministrazione. Da qui l’esigenza di una preventiva e infruttuosa ricerca interna e di criteri selettivi trasparenti e predeterminati, secondo l’orientamento della stessa Sezione e della Sezione centrale di legittimità contabile.

Il punto centrale è la dedotta introduzione di un criterio ulteriore dopo la conoscenza dei nominativi. La Sezione osserva che l’avviso richiamava espressamente i criteri del d.m. n. 266/2014 e la valutazione delle esperienze specialistiche coerenti con l’incarico. Il criterio applicato dalla Commissione non è quindi un nuovo criterio, ma un elemento insito in quelli enunciati, funzionale a identificare, fra candidati tutti in possesso dei requisiti, quello più adeguato alle esigenze del ruolo.

La Corte riconduce la scelta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che consente un’analisi contestuale e concreta dei profili, in coerenza con il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost. Il relativo esercizio non è sindacabile nel merito, salvo che per ampiamento improprio dei criteri di valutazione, evenienza esclusa nel caso concreto in ragione della sostanziale corrispondenza fra i criteri del bando e le competenze richieste dal decreto ministeriale.

Quanto al secondo profilo, la dimostrazione della disponibilità del posto assegnabile ex comma 6, l’amministrazione ha indicato una dotazione organica di seconda fascia di 215 unità e un contingente di 22 conferimenti, in linea con il limite elevato al dieci per cento. Il Collegio ha ritenuto superato anche tale rilievo. Nel dispositivo, pur ammettendo l’atto al visto e alla registrazione, ha invitato l’amministrazione a strutturare in futuro avvisi più articolati e a motivare puntualmente il ricorso alla procedura straordinaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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