Responsabilità contabile dei CAA per omesso controllo sui titoli di conduzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 148 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), nel momento in cui inseriscono a sistema le domande uniche di pagamento e le relative schede di validazione, attestano di aver controllato i titoli di conduzione dei terreni, di averne acquisito la documentazione di supporto e di averla riscontrata con i dati in possesso della pubblica amministrazione. La loro omissione, consapevole e determinante, integra il dolo e li rende responsabili in solido, unitamente al percettore, del danno erariale conseguente alla indebita erogazione dei contributi comunitari. La disponibilità dei terreni deve fondarsi su titoli civilistici di proprietà, affitto o comodato, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. La percezione di aiuti radicata su dichiarazioni non veritiere relative ad annualità pregresse vizia geneticamente anche le erogazioni degli anni successivi, pur se sorrette da documentazione formalmente regolare.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia ha citato in giudizio la titolare di una società agricola semplice e le responsabili pro tempore di due CAA di Enna, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento di complessivi euro 202.613,93, oltre rivalutazione e interessi. Le somme corrispondono ai contributi comunitari erogati per le campagne agricole 2013, 2014 e 2015.
Secondo la prospettazione attorea, la società agricola e la sua titolare avevano dichiarato la disponibilità di terreni in realtà non posseduti, avvalendosi delle procedure di calcolo dei titoli introdotte dalla PAC 2015-2020. I CAA, tramite le rispettive responsabili, avevano validato le domande sul SIAN senza effettuare alcun riscontro sui titoli di conduzione. Le convenute, regolarmente citate, non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia delle convenute, ritenendo regolari le notifiche anche in relazione al refuso sul cognome di una di esse e alla notifica presso la casa comunale. Su quest’ultimo punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 9278 del 2020, secondo cui l’avviso di ricevimento del piego raccomandato è richiesto solo in funzione della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda. La documentazione depositata — domande uniche di pagamento, schede di validazione e attestazioni di pagamento — prova che la società e la titolare hanno ottenuto contributi per euro 202.613,93 e che, per il 2013, circa 163 degli oltre 305 ettari dichiarati e, per il 2014, la totalità dei terreni non erano nella loro disponibilità. Si applica il principio consolidato secondo cui la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell’affitto o del comodato (Sez. App. Sicilia n. 166 del 2015).
Quanto ai CAA, il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 99/2004 e del d.m. 27 marzo 2008: i centri, pur con veste privatistica, esercitano funzioni di pubblico interesse e hanno la responsabilità dell’accertamento del titolo di conduzione e della corretta immissione dei dati. Le responsabili, titolari delle credenziali di accesso, hanno validato le domande senza alcun controllo, assumendo un ruolo determinante nella causazione del danno.
La Corte rileva che chi inserisce a sistema le domande e le schede di validazione attesta di averle controllate, inducendo gli organismi pagatori a farvi affidamento anche in ragione del silenzio assenso previsto dall’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 99/2004. Le responsabili dei CAA hanno quindi contribuito in modo decisivo e consapevole al pregiudizio.
Anche per il 2015, pur essendo la documentazione formalmente regolare, la percezione degli aiuti è indebita perché radicata su un vizio genetico: il valore dei titoli era calcolato sulle superfici dichiarate nel 2014, delle quali la società e la responsabile del CAA erano consapevoli dell’indisponibilità. Le convenute vanno pertanto condannate in solido per gli importi delle rispettive annualità, con rivalutazione e interessi, oltre alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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