Approvato il conto dell’economo nonostante le lacune regolamentari dell’Ateneo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 256 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito, che si realizza con la resa telematica del conto tramite il sistema SIRECO e non con la mera sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale. La mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile non ne impedisce la procedibilità quando l’agente abbia sottoscritto la nota di trasmissione e abbia operato secondo modalità imposte dall’amministrazione. Le carenze della cornice regolamentare interna, imputabili all’ente e non all’agente, non ostano all’approvazione del conto e al discarico dell’agente quando la gestione sia di modesta entità; esse impongono però all’amministrazione di adottare un assetto regolamentare conforme ai principi della contabilità pubblica.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’esercizio 2018 reso dall’agente contabile, economo di un centro di ricerca universitario. Il conto, depositato tramite il sistema SIRECO, era privo della sottoscrizione dell’agente e risultava firmato digitalmente dal responsabile del procedimento. La relazione dell’organo di controllo interno era stata trasmessa solo in forma di attestazione generale riferita a più conti.

Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando l’assenza di una disciplina regolamentare puntuale del fondo economale e alcune irregolarità di limitato rilievo economico. L’agente ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e ha contestato i rilievi, deducendo di aver operato nel rispetto delle prassi e delle istruzioni dell’Ateneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che il deposito del conto si è perfezionato con la resa telematica del novembre 2019, mentre la data anteriore indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro. Poiché la relazione prevista dall’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. è stata depositata entro il quinquennio, il termine non è decorso.

Supera poi i profili di improcedibilità. Quanto alla sottoscrizione, il conto non reca quella dell’agente, ma questi ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato, e ha redatto e chiuso il conto secondo le modalità operative dell’amministrazione, che non prevedevano la firma del registro. Quanto alla parificazione, le risultanze del decreto dirigenziale riferito a un diverso conto della stessa tipologia, dello stesso esercizio e dello stesso responsabile sono estensibili al conto in esame per identità di procedura.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’epoca, incentrato sull’art. 64 del Regolamento di Ateneo. La norma fissava la dotazione massima del fondo e la possibilità di reintegro, ma non definiva presupposti, tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo preventivo. La gestione si è quindi svolta su prassi interne e impostazioni del gestionale U-GOV, con descrizioni delle spese generiche e beneficiari ricondotti alla voce “Soggetti diversi”, con conseguente difficoltà di verifica della legittimità delle operazioni.

Il Collegio rileva che le modalità di funzionamento del fondo sono ascrivibili a un sistema gestionale privo di adeguata cornice normativa, cui l’agente si è attenuto senza poteri di indirizzo o controllo. La relazione del Collegio dei revisori, pur formalmente presente, è carente sul piano sostanziale, non contenendo osservazioni di merito sulle singole gestioni.

In considerazione della modesta entità della gestione e dell’esigua consistenza delle spese irregolari, il conto è approvato, con discarico dell’agente contabile. L’approvazione non solleva però l’amministrazione dall’onere di dotarsi di un assetto regolamentare improntato a legalità e trasparenza, con meccanismi autorizzativi preventivi, classificazioni univoche delle spese e strumenti informatici compatibili con la rendicontazione giudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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