Assenteismo fraudolento del militare, danno all’immagine solo nella disciplina speciale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 113 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione cagionato dall’assenteismo fraudolento del dipendente pubblico trova il proprio titolo esclusivo nella disciplina speciale dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che configura una fattispecie tipizzata e autonoma rispetto alla disciplina comune del danno all’immagine. L’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001 a opera del codice di giustizia contabile non ha ampliato l’area di perseguibilità del danno all’immagine in via generale: il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 alla norma abrogata è di natura ricettizia o materiale, cosicché la stessa continua a vivere nel precetto richiamante e resta fermo il limite ai soli delitti contro la pubblica amministrazione. Nel giudizio contabile, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato ex art. 651 cod. proc. pen. quanto al fatto, alla sua illiceità penale e alla sua attribuzione, senza che ciò menomi l’autonomia valutativa del giudice contabile, che può fondare il proprio convincimento anche su prove atipiche.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 332/2023, aveva accolto la domanda della Procura regionale e condannato un maresciallo dell’Aeronautica militare, rimasto contumace in primo grado, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa di 22.667,04 euro per danno patrimoniale da assenteismo e di 11.333,52 euro per danno all’immagine, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La condanna si fondava su oltre sessanta certificati medici prodotti dal militare tra il settembre 2015 e l’aprile 2017, risultati apocrifi e disconosciuti dal sanitario apparente estensore, impiegati per giustificare numerose assenze dal servizio. Per gli stessi fatti l’interessato era stato condannato in sede penale militare per diserzione e truffa continuata pluriaggravata, con condanna divenuta irrevocabile dopo la pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il militare ha proposto appello, contestando la ricostruzione dei fatti, la mancata perizia calligrafica, la sussistenza e la quantificazione del danno all’immagine e l’inapplicabilità della disciplina speciale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per genericità. La contumacia in primo grado non preclude l’appello e il requisito di specificità dei motivi non va inteso in senso formalistico: è sufficiente che il giudice d’appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con l’art. 6 CEDU.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile ex art. 651 cod. proc. pen., che copre l’accertamento del fatto e della sua illiceità penale. La non conformità al vero dei certificati era già stata acclarata nei gradi penali: il sanitario aveva disconosciuto la paternità dei referti, materialmente formati e firmati da soggetto diverso dall’apparente estensore. Le contestazioni dell’appellante, in contrasto con il giudicato, risultano generiche. Quanto alla lamentata assenza di perizia calligrafica, il Collegio ha osservato che la prova della falsità può desumersi da elementi diversi dalla perizia, che ha valore meramente indiziario.
La Corte ha poi escluso che la decisione di primo grado si sia limitata a recepire le risultanze penali, richiamando il principio di circolarità delle prove: l’autonomia dei giudizi civile, penale e contabile investe la fase decisoria e non quella istruttoria, e il giudice contabile può valutare liberamente, nel contraddittorio, anche prove atipiche.
Il nucleo della decisione riguarda il danno all’immagine. La Sezione ha ribadito che l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001 non ha ampliato l’area di perseguibilità del danno all’immagine: il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 è di tipo recettizio o materiale, e la norma richiamata continua a vivere nel precetto richiamante. Resta dunque il limite ai soli delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso concreto, il reato di truffa non integra tale categoria: la fattispecie va quindi inquadrata esclusivamente nella disciplina speciale dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che tipizza il danno all’immagine da assenteismo fraudolento.
Quanto al quantum, la Corte ha confermato il danno patrimoniale di 22.667,04 euro, cristallizzato nel giudicato penale, e ha rideterminato il danno all’immagine in 10.000 euro, inclusa rivalutazione, riducendo la somma liquidata in primo grado per il difetto di prova del clamor esterno, comprovato da un solo articolo di una testata locale. Ha infine escluso il potere riduttivo, vertendosi in ipotesi di illecito doloso, e ha posto le spese del grado a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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