Consegna di beni mobili per solo debito di vigilanza: conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 24 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale legato da un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 827/1924 e dell’art. 7 d.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava esclusivamente sul consegnatario con debito di custodia, titolare di una gestione di deposito o magazzino con obbligo restitutorio. La mera elencazione di beni inventariati in uso continuativo agli uffici non integra gli estremi di una gestione contabile. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di una consegnataria di beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato istruttore aveva trasmesso il conto a questa Sezione giurisdizionale, rilevando il tardivo inoltro al Comune e l’assenza della prescritta relazione dell’organo di controllo interno. Nel conto risultavano elencati numerosi beni mobili — automezzi, attrezzature, sistemi informatici, macchine, impianti e arredamenti — per ciascuno dei quali erano indicati la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale, in quantità e valore.

Il magistrato istruttore aveva inoltre prospettato un profilo di conflitto di interessi, essendo stata la parificazione del conto effettuata dalla stessa consegnataria in qualità di responsabile del servizio finanziario. La questione centrale concerneva la qualificazione della gestione e, quindi, la stessa procedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione del rapporto tra l’agente contabile e l’ente. Richiama l’art. 32 R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa direzione opera l’art. 7 d.P.R. n. 254/2002, per il quale i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto.

La giurisprudenza contabile ha chiarito che il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato da movimenti di carico e scarico, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza si limita invece alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative strettamente funzionali alle esigenze degli uffici.

Il Collegio precisa il criterio discretivo: i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative necessarie al funzionamento degli stessi, sono esclusi dalla resa del conto. Solo quando la giacenza ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità degli uffici emerge una vera e propria gestione contabile, soggetta al giudizio di conto.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultavano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il Comune, con propria nota, aveva confermato di non avere consegnatari con debito di custodia, essendo i beni acquistati in autonomia dai responsabili e assegnati per debito di vigilanza.

Il Collegio conclude per l’improcedibilità del giudizio di conto, restando assorbite le altre irregolarità prospettate dal magistrato istruttore, tra cui quella inerente al conflitto di interessi per la parificazione operata dalla stessa agente. Nulla per le spese, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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