Contributi Nuova Sabatini e giurisdizione sul provvedimento di rideterminazione (TAR Lombardia n. 605 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici alle imprese, la giurisdizione si radica secondo la natura sostanziale dell’atto e dell’interesse coinvolto. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione attiene esclusivamente alle inadempienze del percettore, senza investire l’apprezzamento discrezionale del concedente su an, quid e quomodo dell’erogazione. Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorre sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio, o quando, dopo la concessione, l’atto sia annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. La rideterminazione del contributo originariamente concesso, motivata dalla carenza ab origine dei presupposti di concessione, non configura revoca parziale per inadempimento sopravvenuto: la posizione del destinatario è di interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Intervenuto in autotutela l’annullamento dell’atto impugnato e conseguito il bene della vita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, presentava domanda per il contributo c.d. Nuova Sabatini, di cui al D.I. 25 gennaio 2016, per investimenti di importo imponibile pari a euro 154.000. La banca concedente deliberava il finanziamento nel 2021 e il Ministero, accertata la regolarità della domanda, concedeva con proprio decreto del 26 aprile 2022 il contributo di euro 15.067,26. Dopo il Modulo di dichiarazione di ultimazione dell’investimento, nel quale era stato indicato un importo inferiore, il ricorrente inoltrava declaratoria sostitutiva con la cifra corretta.

Con decreto del 30 novembre 2023 il Ministero rideterminava il contributo in euro 1.543,47. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Nelle more, il Ministero interveniva in autotutela annullando il provvedimento impugnato; entrambe le parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. Anche a fronte della cessazione della materia del contendere, l’eccezione va scrutinata: l’eventuale suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia nel merito, difettando il giudice di giurisdizione.

Il Tribunale richiama il criterio delle Sezioni Unite n. 17757 del 2023: la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la contestazione concerne in via esclusiva le inadempienze del percettore, senza coinvolgere l’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione. Spetta invece al giudice amministrativo il sindacato sulla ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio, sulle fasi procedimentali antecedenti al provvedimento discrezionale, e sui casi in cui l’atto sia annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non è qualificabile come revoca parziale per inadempimento sopravvenuto, ma come rideterminazione del contributo fondata sulla asserita carenza ab origine dei presupposti di concessione. Ne deriva la natura di interesse legittimo della posizione del ricorrente e, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo. L’eccezione è disattesa.

Accertata la giurisdizione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere: il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela e il ricorrente ha conseguito il bene della vita, con l’erogazione del contributo nell’ammontare originario.

Sulle spese, il Tribunale valorizza una pluralità di elementi e non solo il momento dell’intervento in autotutela. La vicenda trae origine da un errore del ricorrente, dallo stesso riconosciuto; l’annullamento è intervenuto dopo la notifica del ricorso ma prima del suo deposito, quando la materia era già cessata. Il tempo impiegato dal Ministero per la riverifica si giustifica in ragione della cautela richiesta nell’erogazione di denaro pubblico. Il Collegio dispone pertanto la compensazione delle spese, con rimborso del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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