Rigetto cautelare per assenza di danno irreparabile in caso di decurtazione stipendiale di natura economica (TAR Lombardia n. 604 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo è respinta quando difetta il requisito del danno attuale, grave e irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm. Il pregiudizio meramente patrimoniale, consistente nella decurtazione di emolumenti stipendiali, è pacificamente risarcibile per equivalente e non integra il presupposto dell’irreparabilità. La natura economica del danno preclude l’adozione della misura cautelare anche laddove la doglianza concerna la legittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della revoca e della revisione di un precedente atto di autotutela.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, aveva ottenuto un periodo di aspettativa. Con due distinti decreti del 18 dicembre 2024, l’Amministrazione aveva disposto la decurtazione degli emolumenti mensili per l’asserito superamento del periodo di aspettativa medesimo. A seguito dell’istanza di revoca in autotutela presentata dalla ricorrente, la Direzione della casa di reclusione aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 6 agosto 2025, cui era seguito un ulteriore rigetto dell’istanza di revisione in autotutela da parte del Provveditorato Regionale per la Lombardia, emanato il 9 febbraio 2026.
La ricorrente ha pertanto proposto ricorso avanti al TAR Lombardia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di rigetto e dei decreti di decurtazione, chiedendo altresì il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute sugli stipendi mensili. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha esaminato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Il thema decidendum è stato circoscritto alla sola verifica della sussistenza del requisito del periculum in mora, senza esaminare nel merito la fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente in ordine alla legittimità dei provvedimenti di revoca e di diniego di autotutela.
Il Tribunale ha rilevato che la domanda cautelare è infondata in quanto manca il danno attuale, grave e irreparabile. La decurtazione degli emolumenti mensili, pur costituendo un pregiudizio economico diretto ed immediato per la ricorrente, si risolve in un danno di natura esclusivamente patrimoniale. Il diritto alla corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti accessori ha carattere suscettibile di tutela risarcitoria per equivalente e non presenta il requisito dell’irreparabilità che giustifica l’adozione della misura cautelare atipica.
È principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il danno puramente economico, in quanto commisurabile e risarcibile, non possa integrare gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la sospensiva. La mera allegazione di una diminuzione patrimoniale, ancorché cagionata da un atto amministrativo che si assume illegittimo, non è idonea a fondare l’accoglimento della domanda cautelare, posto che la lesione economica può essere integralmente ristorata all’esito del giudizio di merito mediante la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione.
La circostanza che la ricorrente abbia chiesto anche il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme trattenute conferma l’eminentemente patrimoniale della pretesa azionata. In assenza di elementi che dimostrino l’esistenza di un pregiudizio non altrimenti ristorabile o l’insorgenza di conseguenze irreversibili per la situazione giuridica della ricorrente, la domanda incidentale è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e della complessità delle questioni prospettate.
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Nota della Redazione
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