Controllo concomitante su PN Inclusione: target intermedi disattesi (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 19 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, nell’esercizio della funzione prevista dall’art. 11 della legge n. 15/2009 e dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, può accertare non solo gravi irregolarità gestionali e rilevanti ritardi, ai fini della responsabilità dirigenziale, ma anche criticità di minore gravità che rendano necessarie raccomandazioni e osservazioni volte a indirizzare l’azione amministrativa verso canoni di efficacia ed efficienza. Il mancato conseguimento dei target intermedi fissati al 31.12.2024, in presenza di indicatori di output fermi al valore zero, integra una criticità sull’avanzamento fisico del programma, tale da imporre all’Autorità di Gestione un giudizio prognostico sul raggiungimento dei target finali e l’adozione di misure correttive. L’accertamento di criticità non superate giustifica la raccomandazione di accelerare le azioni di recupero e di predisporre un monitoraggio periodico degli indicatori.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante ha esaminato il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea dell’1.12.2022, n. C (2022)9029, che vede quale Autorità di Gestione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il programma, finanziato per euro 4.079.865.834,00, persegue l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la povertà.

L’istruttoria del 2024 era già esitata in due deliberazioni: la n. 30/2024/CCC, di raccomandazioni, e la n. 39/2024/CCC, di accertamento di misure correttive. Con nota n. 91 del 2025 i Magistrati relatori hanno chiesto ulteriori approfondimenti sull’avanzamento degli indicatori, sugli scostamenti finanziari e sulle movimentazioni degli Organismi intermedi. Ricevuto il riscontro dell’Amministrazione e le sue controdeduzioni, i relatori hanno chiesto il deferimento al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1060, che consta di indicatori di output e di risultato, con target intermedi da conseguire entro il 2024 e target finali entro il 2029. I dati trasmessi dall’Autorità di Gestione evidenziano che, al 31.12.2024, solo due indicatori hanno superato il target intermedio, tre lo hanno mancato e quaranta indicatori sono rimasti fermi al valore zero.

Da qui la prima criticità: una difformità tra valore realizzato e target intermedi in scadenza, espressione di un avanzamento fisico oggettivamente critico del programma. Il Collegio osserva che, in presenza delle cause di rallentamento addotte dall’Amministrazione, l’Autorità di Gestione avrebbe dovuto effettuare un giudizio prognostico sul raggiungimento dei target, con verifica e monitoraggio costante.

La seconda criticità riguarda il possibile ritardo nel raggiungimento dei target finali del 2029. Le giustificazioni del Dicastero, fondate sugli incrementi attesi dai bandi aperti, non superano il rilievo: occorre identificare le criticità alla base del ritardo per poterle rimuovere.

La terza criticità attiene agli scostamenti finanziari relativi agli interventi degli Organismi intermedi. Le motivazioni fornite sono state ritenute generiche e prive di idonea giustificazione, restando la criticità connessa al mancato raggiungimento dei target intermedi.

Il Collegio richiama la costante affermazione della propria funzione: il controllo concomitante può esitare non solo nell’accertamento di gravi irregolarità, ma anche in raccomandazioni volte a innescare un percorso auto-correttivo. Nella specie ricorrono le condizioni per impartire raccomandazioni finalizzate ad accelerare e migliorare in itinere l’azione amministrativa. Il Collegio accerta le criticità, non tali da implicare le conseguenze dell’art. 11 della legge n. 15/2009 e dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020, e raccomanda all’Autorità di Gestione di avviare il processo di accelerazione per il recupero dei ritardi e di garantire un monitoraggio efficace ai fini dei target finali 2029.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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