Sopravvenuto difetto di interesse ad agire e inammissibilità del ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 418 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile l’interesse ad agire non è condizione soltanto iniziale dell’azione, ma deve sussistere anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultima che va valutato. La sopravvenuta cessazione dell’interesse, conseguente al soddisfacimento della pretesa o alla mancata coltivazione del giudizio, impone al giudice di rilevare d’ufficio il difetto di interesse e di dichiarare il ricorso inammissibile. Il difetto di interesse è questione preliminare, logicamente antecedente a ogni valutazione sul merito dei presupposti sostanziali della domanda. Quando la definizione avviene su questione preliminare, le spese possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e l’attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio, con decorrenza economica dalla domanda amministrativa. La patologia era stata già dichiarata dipendente da causa di servizio e ascritta alla Tabella A, Categoria 8 dalla competente commissione medica.

Dopo solleciti rimasti senza esito, il ricorrente ha agito in giudizio. Nel corso del processo l’ente previdenziale ha costituito la pensione privilegiata di ottava categoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi e rivalutazione, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente non è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 164 c.g.c., che configura l’udienza di trattazione dei ricorsi pensionistici come momento in presenza delle parti, anche in ragione del tentativo di conciliazione. Da ciò esclude che il deposito di memorie o di note possa sostituire la discussione orale. Nessuna disposizione del codice di giustizia contabile autorizza simili depositi e, ove anche li si ammettesse, la facoltà dovrebbe essere riconosciuta anche al convenuto, in applicazione del principio del contraddittorio, con esiti incompatibili con i termini di costituzione.

Espunte le memorie e le note non autorizzate, la Corte rileva che la parte ad impulso del processo non è comparsa, neppure per delega, senza allegare alcun legittimo impedimento, rinunciando così alla discussione. L’assenza, unita all’avvenuto soddisfacimento della pretesa, rende non più attuale la volontà di coltivare il giudizio per ottenere un provvedimento giurisdizionale.

Da qui il sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 2292 del 2016; Cass. civ., Sez. II, n. 21926 del 2021), il giudice osserva che l’interesse deve essere concreto ed attuale e permanere fino alla decisione, e che la sua verifica va compiuta in via logicamente antecedente a ogni accertamento sul merito.

Dalla carenza dell’interesse ad agire discende l’inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese, essendo il giudizio definito su questione preliminare, ne dispone l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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