Carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 363 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 218 cod. giust. cont., la cessazione della materia del contendere presuppone conclusioni convergenti di tutte le parti contrapposte e non può essere dichiarata in difetto di tale concordanza. Ove, invece, risulti documentata la corretta ed integrale esecuzione del giudicato, il ricorso non è accolto nel merito ma è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore coltivazione. La parte che invoca l’ottemperanza deve contestare in modo specifico e circostanziato il calcolo dell’amministrazione: contestazioni generiche, prive di persuasività e di specificità, non inficiano la conformazione esecutiva dell’ente.

Il Fatto

Un’istante agiva in ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza della stessa Sezione giurisdizionale, che le aveva riconosciuto la pensione di inabilità con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, i ratei arretrati, gli interessi legali e, nei limiti dell’importo differenziale, la rivalutazione monetaria. Chiedeva pertanto l’ordine di ottemperare al Ministero e all’ente previdenziale, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo.

Si costituiva l’INPS, chiedendo la cessazione della materia del contendere, avendo liquidato la pensione in regime di cumulo e quantificato conguagli, arretrati e interessi. Nelle note difensive successive l’istante contestava il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione; l’Istituto replicava indicando il credito netto da conguaglio e gli interessi, destinati a conguaglio entro dicembre.

La Motivazione della Corte

Il decidente esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere, difettando in atti conclusioni convergenti di tutte le parti contrapposte, secondo l’insegnamento richiamato di Cass. civ. n. 19845/2019. La mancata concordanza delle parti impedisce quella formula di definizione del giudizio.

Deve essere invece dichiarata la carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso. L’INPS ha documentato la liquidazione della pensione di inabilità riconosciuta in sede cognitiva, gli importi dovuti a conguaglio — considerato che l’interessata, nelle more, percepiva un trattamento di quiescenza ordinario — nonché gli interessi legali, con assorbimento della rivalutazione monetaria in ossequio alla statuizione sugli accessori, e infine la corresponsione tramite il cedolino di dicembre 2024.

Il giudice non ravvisa serie ragioni per escludere che l’Istituto si sia esattamente conformato alla sentenza ottemperanda. Le contestazioni della ricorrente sono giudicate prive di persuasività e di specificità, in linea con un orientamento declinato in ipotesi consimili dall’App. Sicilia n. 85/2017, che collocava sulla parte l’onere di contestare puntualmente i conteggi.

La doglianza sulla trattenuta operata dall’importo lordo di pensione viene respinta: tale importo rappresenta il conguaglio effettuato in sede amministrativa nel calcolo dare/avere fra originario trattamento di quiescenza e nuova pensione di inabilità accertata in giudizio. L’operazione, rimasta priva di partita contestazione nel suo ammontare, è ritenuta pienamente legittimata dalla sentenza ottemperanda; ammettere la tesi contraria significherebbe negare che nel periodo intermedio l’interessata abbia percepito un trattamento ridotto, circostanza smentita dal giudicato stesso. Anche il calcolo degli interessi risulta ormai inoppugnato nel suo ammontare.

Poiché alla soddisfazione della pretesa si è pervenuti solo con il cedolino di dicembre 2024, dunque a ricorso già depositato e notificato, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’INPS in favore della ricorrente, in misura contenuta attesa la natura del rito e la non peculiare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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