Rinnovo permesso di soggiorno e pericolosità sociale del Questore (TAR Lombardia n. 214 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere fondato su un giudizio di pericolosità sociale che l’Amministrazione desume da elementi di carattere indiziario, purché concordanti, senza necessità di una sentenza irrevocabile di condanna né dell’accertamento di specifici fatti di reato. Il potere del Questore è espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di illogicità, carenza di presupposti o manifesta incongruità. Il giudizio di pericolosità può avere contenuto prognostico o probabilistico ed è tanto più giustificato quanto più la condotta dello straniero dimostri reiterazione e incapacità di revisione critica dei propri comportamenti delittuosi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza di rinnovo del titolo. La Questura gli notificava il preavviso di rigetto per la sussistenza di precedenti penali; depositate le osservazioni, l’Amministrazione respingeva la richiesta con provvedimento motivato dalla sua pericolosità sociale, desunta da plurime condanne, tra cui quelle per detenzione illegale di arma, ricettazione e reati in materia di stupefacenti.
Il cittadino straniero impugnava il diniego davanti al TAR, senza proporre domanda cautelare, deducendo la risalenza delle condanne, la mancata valutazione dei legami familiari e della condotta successiva, e la lesione delle garanzie partecipative per l’asserita mancata notifica del preavviso ex art. 10 bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del rinnovo quando manchino i requisiti di cui all’art. 4, comma 3, il quale non consente il titolo allo straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti gli stupefacenti o per quelli previsti dall’art. 380 cod. proc. pen.
Esclusa l’operatività di reati automaticamente ostativi, la Corte riconosce in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare gli elementi del caso concreto per stabilire se lo straniero costituisca una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 5599 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 11252 del 2022, il Collegio ribadisce che il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi indiziari concordanti e prescindere dall’accertamento penale.
Nel caso concreto il provvedimento non risulta motivato con il solo richiamo alle condanne, ma valutando la rilevanza di quelle vicende in rapporto alla posizione dello straniero sul territorio, ritenute indicative di una tendenza a reiterare condotte criminose, di uno scarso inserimento socio-economico e di spregio delle regole di convivenza. Convergono, infatti, la pluralità dei reati, la loro non risalenza rispetto al diniego e la nuova condanna riportata nel 2023, sintomatici di incapacità di conformarsi all’effetto deterrente delle pronunce.
Quanto ai legami familiari, il Tribunale osserva che l’Amministrazione li ha valutati recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza e che essi non rientrano tra quelli tutelati dall’art. 29 TUI, non essendo contemplato il legame con i fratelli né con i genitori non a carico dell’interessato. Insussistente è poi la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, poiché la documentazione attesta che il preavviso è stato consegnato e il ricorrente ha depositato le proprie deduzioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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