Esecuzione del giudicato sulla carta docente: commissario ad acta e termini (TAR Campania n. 3468 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., l’azione esecutiva è ammissibile quando il titolo giudiziale di condanna sia divenuto definitivo, non essendo stato impugnato, e l’amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato fissando un termine e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8568/2024 il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a riconoscere in favore del personale docente non di ruolo il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione e non è stata impugnata. L’amministrazione è rimasta inerte, così la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La definitività del titolo è attestata dalla mancata impugnazione della sentenza, comprovata da apposita certificazione di cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. n. 138/2015 e un’ordinanza della Sez. VII del TAR Campania n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale n. 75 del 1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.

La parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo decorre non dal deposito della relazione sull’attività svolta, ma dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è inoltre tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto, sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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