Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1318 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando l’Amministrazione non abbia spontaneamente eseguito il capo condannatorio. La notificazione della copia attestata conforme presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo e fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora può essere negata in presenza di «altre ragioni ostative», tra cui la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento esecutivo.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo nella stessa Carta.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 28 luglio 2025 ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda è una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio, e rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il ricorso.

La notifica della copia attestata conforme è avvenuta presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva: le copie attestate conformi costituiscono titolo esecutivo. È inoltre decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere l’inerzia dell’Amministrazione. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.

Per il caso di perdurante inerzia viene nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di 60 giorni; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo a compenso, trattandosi di dipendente pubblico interno.

È invece respinta la domanda di penalità di mora. Richiamata Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il Collegio osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». La crisi della finanza pubblica, la mole del contenzioso seriale e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, giustificano la mancata condanna all’astreinte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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