Danno all’immagine della Regione per rimborsi illegittimi dei gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 70 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile per danno all’immagine della pubblica amministrazione, il presupposto di proponibilità dell’azione è integrato da una sentenza penale irrevocabile di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, nella specie il peculato. Ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., il giudicato penale copre l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ma non si estende all’elemento psicologico civilistico, al nesso causale e al danno risarcibile, rimessi all’autonomo accertamento del giudice contabile. La condotta di indebita percezione di rimborsi pubblici è dolosa, anche nella forma del dolo eventuale quanto alla lesione reputazionale, quando l’agente si rappresenta e accetta la possibile produzione del danno all’immagine dell’ente.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine cagionato alla Regione Lombardia. Al convenuto, già consigliere regionale all’interno di un gruppo consiliare, si contestano i rimborsi illegittimi percepiti negli anni 2009-2012 a valere sulle risorse erogate per il funzionamento dei gruppi, relativi a spese non riconducibili agli scopi istituzionali.
Il presupposto dell’azione è una sentenza penale irrevocabile per peculato, emessa dal Tribunale di Milano e confermata in appello, con declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La difesa ha eccepito l’improcedibilità per assenza del giudicato penale, sostenendo che, ove il ricorso fosse stato esaminato, il convenuto sarebbe stato assolto per prescrizione, e ha contestato nel merito l’esistenza e la quantificazione del danno reputazionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il presupposto di proponibilità, rilevabile anche d’ufficio con conseguente nullità della citazione ex art. 51, comma 6, cod. giust. cont. Il convenuto è stato condannato per peculato, reato che soddisfa il requisito quale che sia l’interpretazione del quadro normativo. Irrilevanti sono le ragioni per cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché ciò che conta è il passaggio in giudicato della sentenza d’appello.
Quanto all’efficacia del giudicato, la Corte dissente dal Pubblico ministero: l’art. 651 cod. proc. pen. non estende il vincolo all’elemento psicologico. Richiamata la Cass. ord. n. 12901 del 10/05/2024, rimane rimesso al giudice del danno verificare gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile, con riguardo al nesso causale, al danno e all’elemento soggettivo, potendo utilizzare le prove del processo penale.
Nel merito, la condotta oggettivamente illecita è reputata dolosa, quale consapevole e volontaria violazione dei limiti di legge nell’uso di denaro pubblico. Le spese di ristorazione erano ictu oculi estranee ai fini istituzionali, riferendosi a esigenze personali. Né soccorre la prospettata riqualificazione del reato, poiché l’illiceità dei rimborsi permane e il convenuto doveva esserne consapevole. L’eventuale controllo formale del Presidente del gruppo non incide sulla buona fede.
Il danno all’immagine è riconosciuto a titolo di dolo eventuale, esclusa l’intenzionalità. La Corte osserva che già all’epoca dei fatti era noto il riconoscimento del danno non patrimoniale, richiamando le Cass. civ. nn. 26972-26975 del 2008 e le Sezioni riunite n. 10/2003. Il danno si presume secondo l’id quod plerumque accidit, in ragione dell’ampia risonanza mediatica della vicenda dei rimborsi non spettanti ai consiglieri regionali. A nulla rileva che la stampa non abbia dedicato attenzione specifica al convenuto, né l’assoluzione per prescrizione di altri imputati.
La quantificazione equitativa di euro 20.000 è condivisa, ma comprensiva della rivalutazione; su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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