Certificazione positiva del contratto intercompartimentale 2019-2021 della Provincia di Bolzano (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 19 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di certificazione dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, la Sezione di controllo verifica l’attendibilità della quantificazione dei costi, la compatibilità finanziaria degli oneri con gli stanziamenti di bilancio e la compatibilità economica degli incrementi retributivi con gli strumenti di programmazione. Il giudizio di certificazione prescinde dai profili di legittimità del provvedimento autorizzatorio e delle singole clausole negoziali, ferma restando la possibilità di formulare osservazioni e raccomandazioni sulla redazione dell’articolato. La certificazione è positiva quando la spesa contrattuale risulta coperta e coerente con il trend delle principali grandezze macroeconomiche, anche in considerazione degli ampi margini correnti dell’ente.

Il Fatto

La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione di controllo, per la prescritta certificazione, la deliberazione della Giunta provinciale n. 938 del 29 ottobre 2024 di autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo intercompartimentale per la chiusura del triennio 2019-2021, unitamente alla relazione sui costi e alla documentazione allegata. Si tratta dell’accordo conclusivo che segue due accordi stralcio, sottoscritti rispettivamente nel dicembre 2019 e nel dicembre 2020.

L’ipotesi consta di quattro capi e 27 articoli e incide, tra l’altro, sulla disciplina dei congedi di paternità e parentali, sui requisiti di accesso alle qualifiche funzionali, sul sistema delle indennità e sui rimborsi per le missioni. I magistrati istruttori hanno formulato richieste di chiarimenti a Provincia, esperti designati e Collegio dei revisori su attendibilità dei costi e compatibilità finanziaria ed economica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo dettato dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, che attribuisce alle Sezioni di controllo di Trento e Bolzano la certificazione della compatibilità della quantificazione dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità delle stime. Richiamando la Corte costituzionale n. 89/2023, il Collegio ricorda la natura bifasica del procedimento e la riconducibilità della funzione alla giurisdizione contabile ai limitati fini della legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che il controllo non coinvolge la legittimità dell’atto di autorizzazione né delle singole clausole, ma si concentra sulla corretta quantificazione degli oneri, sulla copertura finanziaria e sulla coerenza economica degli incrementi.

Quanto all’attendibilità dei costi, gli uffici hanno esaminato i conteggi contenuti nelle tabelle allegate alla deliberazione e acquisito il parere degli esperti. La Sezione rileva che la relazione illustrativa espone con sufficiente chiarezza gli oneri degli istituti considerati e invita gli enti, pro futuro, a stimare puntualmente ogni singola voce di costo, basandosi su strumenti fondati su banche dati.

In tema di compatibilità finanziaria, la Corte confronta le risorse stanziate per la contrattazione provinciale con gli impieghi derivanti dall’ipotesi, evidenziando una provvista adeguata. Rileva tuttavia che la deliberazione giuntale di definizione degli obiettivi programmatici non contiene la determinazione degli importi per tutti gli ambiti di contrattazione, e che il provvedimento autorizzatorio indica i costi solo per alcuni enti. Invita pertanto la Provincia a dare evidenza, in futuro, delle spese di tutti gli enti dell’intercomparto, anche quando poste a carico dei rispettivi bilanci.

Sul versante della compatibilità economica, la Sezione raffronta gli incrementi con l’andamento degli indicatori macroeconomici statali e provinciali, riscontrando una sostanziale coerenza. Ribadisce infine la necessità che i contratti garantiscano il principio di coincidenza tra vigenza giuridica ed economica della disciplina, limitando il ricorso a contratti stralcio a peculiari evenienze. All’esito, la Sezione rilascia positiva certificazione, con le osservazioni e raccomandazioni contenute nel rapporto allegato, che costituisce parte integrante della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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