Consegnatario di beni comunali non soggetto a conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 209 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni del comune non è tenuto alla resa del conto giudiziale quando la gestione sottoposta a rendicontazione non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista l’obbligo di custodia. In tale ipotesi difetta il presupposto oggettivo del giudizio di conto, con conseguente improcedibilità della domanda e restituzione degli atti all’ente locale. La qualificazione formale del prospetto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a radicare l’obbligo di resa, prevalendo la verifica sostanziale del tipo di gestione. Il principio si applica agli enti locali in forza del rinvio dell’art. 93 TUEL al regolamento di contabilità generale.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile con qualifica di consegnatario di beni di un comune della regione, riferito all’esercizio finanziario 2023. Il prospetto è stato redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La questione attiene alla verifica della sussistenza dell’obbligo di resa del conto e, quindi, alla possibilità stessa di procedere nel giudizio contabile. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, sollecitando una pronuncia conforme alla giurisprudenza contabile in materia.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura sostanziale della gestione, non dalla qualificazione formale del prospetto. Il conto in esame è stato dichiarato dal consegnatario secondo lo schema del Modello 24, ma ciò non basta a farne un conto giudiziale dovuto. Occorre verificare se i beni gestiti rientrino tra quelli per i quali l’agente contabile è gravato dal debito di custodia.

Il Collegio rileva che la gestione oggetto del rendiconto non riguarda beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il riferimento normativo è il R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL.

Da questa premessa la Corte trae la conseguenza giuridica dell’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione della Procura regionale, favorevole all’improcedibilità, è dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile. La Sezione richiama, tra le altre, la propria precedente pronuncia n. 217/2018, nonché le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.

Il principio ricavato da tale orientamento è che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Sul piano delle spese, la Corte non provvede alcuna statuizione, stante il tipo di pronuncia adottato. Il Collegio dispone inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *