Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 182 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, corredato dalla parifica e dal parere dell’organo di revisione interna, determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta presentazione del conto elide l’interesse alla pronuncia sul ricorso della Procura regionale diretto alla fissazione del termine perentorio ex art. 141, comma 6, cod. giust. cont., con conseguente difetto sopravvenuto dell’interesse a provvedere anche in ordine alla richiesta sanzione pecuniaria. Il giudizio va definito con sentenza, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., restando ferme le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva fase del giudizio di conto.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi alla gestione di un ente associativo senza scopo di lucro partecipato da un Comune. Il ricorso riguardava gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021 ed era rivolto nei confronti dell’economo dell’ente, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto del giudice designato era stato fissato il termine per la resa del conto. Successivamente, il Comune ha trasmesso tramite l’applicativo dedicato i conti in questione, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per l’estinzione del giudizio con discarico dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Tale adempimento sopravvenuto ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso proposto dalla Procura regionale, originariamente volto a ottenere la fissazione del termine per il deposito.
La decisione si fonda su un’esigenza di economia processuale e sul consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato nel provvedimento. Il giudice ha inoltre richiamato la giurisprudenza della medesima Sezione, secondo cui il giudizio per resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale.
Tale natura si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante una sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. La forma di definizione del giudizio non può variare in base al tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il giudice ha dichiarato estinto il giudizio, nulla per le spese in ragione della mancanza di contraddittorio, e ha rimesso gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.