CILA, nessun potere inibitorio o di autotutela del Comune (TAR Lombardia n. 1014 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla CILA non si applicano, per analogia, i poteri inibitori e di autotutela che l’art. 19 della legge n. 241/1990 riconosce per la SCIA, poiché il d.P.R. n. 380/2001 prevede, in caso di mancata comunicazione asseverata, soltanto poteri di vigilanza e sanzionatori. L’amministrazione comunale non può dunque dichiarare l’inefficacia della CILA né sospendere i lavori per mere irregolarità procedimentali o per la confusione documentale ingenerata dal privato. Resta fermo il potere di verifica ex post della corrispondenza dei lavori eseguiti al paradigma legale e l’adozione di provvedimenti repressivi solo a fronte di un accertato abuso.

Il Fatto

Un condominio presentava nel novembre 2022 una CILA asseverata per un intervento di efficientamento energetico rientrante nel c.d. Superbonus 110%, comprensivo di opere trainanti e trainate. Nel settembre 2023 il direttore dei lavori comunicava al Comune e all’Agenzia delle Entrate un avanzamento dei lavori pari al 99,33%, riferendosi a un intervento di riduzione del rischio sismico.

Il Comune, non risultando alcuna CILA per l’intervento antisismico, respingeva la comunicazione e, dopo due sopralluoghi, accertava l’assenza di lavori eseguiti. Con ordinanza n. 22 del 27 marzo 2024 disponeva la sospensione dei lavori e con determinazione n. 165 del 16 aprile 2024 dichiarava l’inefficacia della CILA, irrogando una sanzione pecuniaria. La società appaltatrice impugnava gli atti davanti al TAR, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso reputando fondato e assorbente il primo motivo, incentrato sulla carenza di potere dell’amministrazione. Il Tribunale richiama e condivide la recente giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, n. 6322 del 2025, che ha ricostruito in modo articolato la disciplina della CILA.

Da tale pronuncia si ricava che la CILA non può essere equiparata alla SCIA: la normativa non prevede, per la prima, poteri inibitori o di autotutela in capo al Comune, ma soltanto poteri di vigilanza e sanzionatori per il caso di mancata comunicazione asseverata, ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. La diversa formulazione normativa non è frutto di una dimenticanza del legislatore e non consente il ricorso all’interpretazione analogica.

La ratio risiede nel limitare l’ingerenza pubblica in presenza di un’attività privata a impatto ridotto sul territorio. La CILA assolve a una funzione meramente informativa: le verifiche dell’amministrazione sono circoscritte al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. Mentre nella SCIA il controllo successivo si esplica tramite i poteri inibitori e di autotutela dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione acquista un grado di autonomia più marcato, non essendo previsto un controllo sistematico con procedimenti formali e termini perentori.

Il Collegio precisa che restano fermi i poteri di vigilanza di cui agli artt. 27 ss. del d.P.R. n. 380/2001, ma solo al ricorrere di ipotesi di abuso, ossia quando la comunicazione sia utilizzata per eseguire opere richiedenti il permesso di costruire o la SCIA o comunque in violazione della normativa edilizia.

Nel caso concreto, il Comune è intervenuto non a fronte di un intervento ritenuto abusivo, ma per l’asserita confusione documentale e per la presunta falsità delle comunicazioni sullo stato dei lavori. Si tratta di profili per i quali non è esercitabile il potere sospensivo, ma solo quello di verifica ex post. Poiché la ricorrente ha dedotto l’ultimazione dei lavori, spetta ora all’amministrazione accertare la corrispondenza del realizzato alle CILA e, solo in caso di difformità, adottare provvedimenti repressivi e sanzionatori. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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