Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per l’omesso pagamento della Carta del docente (TAR Sardegna n. 296 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del ricorrente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento del docente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento. Il commissario ad acta, ove sia individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta. La liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente viene effettuata tenendo conto della natura seriale della controversia.
Il Fatto
Un docente di ruolo adiva il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per diversi anni scolastici. Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni indicati, oltre interessi e spese, secondo le modalità previste dalla legge n. 107/2015 e dal relativo d.P.C.m. 28 novembre 2016.
La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. Tuttavia, l’amministrazione provvedeva esclusivamente alla liquidazione delle spese legali, rimanendo inadempiente rispetto al pagamento del capitale. Il docente, pertanto, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo che fosse dichiarata la mancata esecuzione e che venisse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che la sentenza del giudice del lavoro fosse divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria, e che l’amministrazione avesse ottemperato solo in parte, limitandosi al pagamento delle spese legali. La mancata esecuzione della statuizione sul capitale, che costituisce il nucleo essenziale del giudicato, ha integrato gli estremi dell’inadempimento.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, quale strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. A tal fine, ha individuato il soggetto idoneo nell’organo dell’amministrazione competente ad adottare l’atto dovuto, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, concedendo la facoltà di delega ad altro dirigente.
Per l’esecuzione del giudicato è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Il TAR ha inoltre precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’ente debitore, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
La condanna alle spese è stata posta a carico dell’amministrazione soccombente, liquidata in misura forfettaria, tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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