La CILAS non tollera poteri inibitori o di autotutela del Comune (TAR Lombardia n. 1012 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La CILAS non è equiparabile alla SCIA: la normativa vigente non attribuisce all’amministrazione comunale poteri inibitori o di autotutela, ma solo poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001. La diversa formulazione non è frutto di dimenticanza del legislatore e non ammette interpretazione analogica, poiché risponde alla ratio di limitare l’ingerenza pubblica su attività a impatto modesto sul territorio. Ne deriva che l’amministrazione può soltanto verificare ex post la corrispondenza dei lavori eseguiti a quelli comunicati, restando esclusa la dichiarazione di inefficacia della CILAS fondata su mere irregolarità procedimentali. Restano fermi i poteri repressivi e sanzionatori in caso di abuso, ossia quando la comunicazione sia utilizzata per opere soggette a permesso di costruire o a SCIA o in violazione della normativa di settore.

Il Fatto

L’amministratore di un condominio presentava una CILAS per un intervento di efficientamento energetico ai sensi della disciplina sul Superbonus 110%. Il Comune, dopo aver richiesto integrazioni documentali, riceveva una comunicazione del direttore dei lavori che asseverava un avanzamento del cantiere quasi integrale con riferimento a un intervento di riduzione del rischio sismico, per il quale non risultava però presentata alcuna pratica.

Sollecitato dall’Agenzia delle Entrate, l’ente eseguiva sopralluoghi e contestava la difformità dei lavori rispetto alla CILAS. Con ordinanza dirigenziale disponeva la sospensione delle lavorazioni e, con successiva determinazione, dichiarava l’inefficacia della comunicazione, irrogando una sanzione pecuniaria. La società appaltatrice impugnava gli atti davanti al TAR, articolando censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. La questione centrale riguarda l’esistenza in capo al Comune del potere di incidere sull’efficacia della CILAS. Il Collegio richiama la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 17 luglio 2025, n. 6322), della cui ricostruzione dichiara di condividere l’impianto.

Da tale ricostruzione emerge che la CILAS svolge una funzione meramente informativa, con la conseguenza che le verifiche dell’amministrazione sono limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. Mentre nella SCIA il controllo a posteriori si esplica attraverso i poteri inibitori e di autotutela declinati dall’art. 19 della legge n. 241/1990, nella CILAS la liberalizzazione dell’attività assume un grado di autonomia ancora più marcato, non essendo previsto un controllo sistematico secondo procedimenti formali e tempistiche perentorie.

Il Collegio sottolinea che l’attività soggetta a CILAS non è sottoposta a controllo sistematico, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione. Ne deriva il confronto tra un potere meramente sanzionatorio e un potere repressivo, inibitorio e conformativo. Resta fermo che l’amministrazione può esercitare i poteri di vigilanza previsti dagli artt. 27 ss. del d.P.R. n. 380/2001 al ricorrere di ipotesi di abuso, ossia quando la comunicazione sia impiegata al di fuori della fattispecie legale.

Nel caso di specie, il Comune è intervenuto per l’asserita confusione ingenerata dalla documentazione contraddittoria e in parte falsa, e non a fronte di un intervento ritenuto abusivo. Si tratta di profili per i quali non risulta esercitabile il potere sospensivo, ma soltanto quello di verifica ex post. Poiché la ricorrente ha dedotto l’ultimazione dei lavori con documentazione a conforto, compete ora al Comune accertare la corrispondenza del realizzato alle CILAS, potendo adottare provvedimenti sanzionatori solo in caso di difformità accertata. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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