Rinnovo permesso soggiorno lavoro autonomo richiede prova reddito minimo (TAR Lombardia n. 972 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è subordinato alla dimostrazione, da parte dello straniero, del possesso di un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito è soggettivo e non eludibile e deve risultare effettivo al momento della presentazione dell’istanza, non meramente potenziale o prospettico. La documentazione bancaria prodotta per la prima volta in giudizio non costituisce circostanza sopravvenuta favorevole ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che richiede elementi esistenti e rappresentati all’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento. È infine legittimo il diniego che non sia preceduto da un secondo preavviso di rigetto, non sussistendo alcun obbligo di reiterare la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

Due coniugi di nazionalità iraniana, titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo scaduto nel 2022, presentavano separate istanze di rinnovo alla Questura di Brescia, allegando la partecipazione in una società di capitali operante nel settore odontoiatrico.

Ricevuto il preavviso di rigetto, gli interessati integravano la documentazione producendo visure, bilanci e dichiarazioni dei redditi della società, tutte attestanti perdite di esercizio. La Questura respingeva entrambe le istanze con decreti motivati dall’assenza dei requisiti reddituali. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, che respingeva la domanda cautelare; il Cons. Stato accoglieva l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e ne conferma l’infondatezza, muovendo dal quadro normativo di riferimento. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 subordina l’ingresso dello straniero alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti; l’art. 5, comma 5, prevede il rifiuto del titolo in difetto di tale requisito. L’art. 13 d.P.R. n. 394/1999 richiede, ai fini del rinnovo, la dimostrazione di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari a carico. Per il lavoro autonomo, l’art. 26, comma 3, T.U.I. impone un reddito annuo da fonti lecite superiore alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria.

Su questa base, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il requisito reddituale è non eludibile e la relativa prova grava sullo straniero richiedente. Il reddito deve essere realizzato ed effettivamente sussistente al momento della presentazione dell’istanza, non futuro o prospettico.

Nel caso concreto, i ricorrenti hanno indicato come unica fonte reddituale la loro partecipazione in una società di capitali inattiva e già in perdita da più annualità, come attestato dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi prodotti. Nemmeno la nota del commercialista — che dà atto della mancata apertura di un conto corrente e dell’attesa del nullaosta ministeriale — è stata ritenuta idonea a comprovare l’avvio di un’attività redditizia, mancando indici attuali e concreti di plausibile e imminente produttività.

Quanto all’acquisto dell’immobile ad uso abitativo, il Collegio osserva che si tratta di una posta patrimoniale inidonea a dimostrare la generazione di flussi di reddito, difettando tra l’altro ogni informazione sulla fonte della liquidità impiegata. La titolarità di conti correnti con saldo positivo è stata parimenti esclusa: gli estratti sono stati depositati unicamente in giudizio, e la Sezione ribadisce che produzioni documentali successive all’emissione del provvedimento non possono rendere illegittimo un atto che al momento dell’adozione non lo era.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 5, comma 5, dà rilevanza ai soli elementi esistenti e rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento del provvedimento. Anche la dichiarazione dei redditi del coniuge, presentata in epoca successiva all’emissione del diniego, non assume rilievo. Infine, è respinta la doglianza sull’omesso secondo preavviso di rigetto: dopo il primo art. 10-bis, l’Amministrazione aveva solo l’onere di valutare l’integrazione ricevuta, non di reiterare la comunicazione. I ricorsi sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *