La mancanza di periculum in mora impedisce la sospensione della ZTL (TAR Lombardia, Sez. III n. 929 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è subordinato alla compresenza dei requisiti del danno grave e irreparabile e del fumus boni iuris. La valutazione del periculum in mora postula la dimostrazione concreta dell’attualità e della gravità del pregiudizio dedotto, non essendo sufficiente un danno meramente ipotetico o futuro. La sopravvenuta revoca di uno dei provvedimenti impugnati elimina radicalmente ogni possibilità di pregiudizio derivante da quell’atto. Ne consegue che il rigetto dell’istanza cautelare per difetto del periculum in mora non richiede l’esame nel merito delle questioni di ammissibilità e tempestività del ricorso, che restano riservate alla cognizione piena del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente un’attività commerciale nel quartiere Isola di Milano, impugnava gli atti comunali di istituzione e successiva modifica della Zona a Traffico Limitato insistente sull’area. Il ricorso era diretto contro la delibera di giunta del 2022 e la successiva delibera del 2026, con le relative ordinanze viabilistiche, nonché contro l’ordinanza sindacale c.d. “antimovida”, nella parte in cui comprimeva l’utilizzo dei plateatici.
La società lamentava il danno derivante dal minor afflusso di clientela all’esercizio commerciale, chiedendo pertanto la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR, verificata la propria giurisdizione e competenza, ha innanzitutto riservato all’esame pieno del merito la decisione sull’eccezione di tardività del ricorso e la valutazione circa l’interesse della società ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Tale scelta processuale evidenzia come le questioni di ammissibilità non fossero dirimenti in sede cautelare, potendo la domanda essere comunque valutata sotto il profilo del periculum.
Il giudice ha poi scrutinato la sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile, concludendo per la sua insussistenza. Quanto all’ordinanza “antimovida”, ha rilevato che il provvedimento era stato nel frattempo revocato dall’Amministrazione, con la conseguente eliminazione di ogni concreta utilità della tutela cautelare rispetto a quell’atto.
Con specifico riferimento alla ZTL, il Collegio ha qualificato il danno vantato dalla ricorrente come meramente ipotetico e non dimostrato, atteso che la prospettata diminuzione della clientela non era suffragata da elementi probatori idonei a comprovare l’attualità del pregiudizio e la sua riconducibilità causale alla disciplina viabilistica.
In difetto del requisito del periculum in mora, la domanda cautelare è stata rigettata. La compensazione delle spese di lite è stata disposta in ragione delle sopravvenienze fattuali che avevano inciso sulla prospettazione difensiva della ricorrente, rendendo la controversia oggettivamente complessa nella sua evoluzione processuale.
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Nota della Redazione
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