Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 1874 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalle parti ricorrenti in udienza, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La circostanza che il giudizio non giunga a definizione nel merito non preclude al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio presuppone una valutazione prognostica di manifesta infondatezza dei motivi, coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal collegio. La condanna alle spese consegue pertanto alla probabile reiezione nel merito, pur in assenza di pronuncia sul merito stesso.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano gli atti della procedura concorsuale indetta per il reclutamento dei dirigenti scolastici, contestando i decreti dipartimentali che avevano approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e, successivamente, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli, nella parte in cui non ne contemplavano i nominativi. Con due successivi motivi aggiunti estendevano le censure ai decreti di ripubblicazione della graduatoria e ai provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori.
Instaurato il contraddittorio, l’Amministrazione si costituiva resistendo. Nel corso del giudizio la difesa dei ricorrenti depositava, nel settembre 2024, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione per alcune posizioni; all’udienza pubblica di smaltimento, per i restanti ricorrenti veniva formulata analoga dichiarazione. Il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione decisa dal collegio attiene agli effetti processuali della sopravvenuta caduta dell’interesse a coltivare il ricorso e alla connessa regolazione delle spese. Il thema decidendum non involge il merito delle censure, ma la sola verifica della persistenza dell’interesse richiesto per pervenire a una pronuncia di merito.
Il Tribunale richiama l’art. 84, comma 4, c.p.a. e rileva che dalle dichiarazioni rese dalle parti ricorrenti emerge il venir meno di qualsiasi interesse a una definizione nel merito della controversia. Su questa base dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul governo delle spese il collegio non si limita a una regolazione formale, ma applica il criterio della soccombenza virtuale. La condanna dei ricorrenti presuppone infatti una valutazione prognostica sulla sorte del ricorso ove fosse stato esaminato nel merito: il Tribunale afferma espressamente l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso.
Tale conclusione si ancora al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulle censure formulate, richiamato con pluralità di precedenti dello stesso TAR Lazio (segnatamente le decisioni del 13 dicembre 2024, n. 22514; 15 novembre 2024, n. 20380; 4 novembre 2024, n. 19324; 22 luglio 2024, n. 14950). Il rinvio a un indirizzo costante funge da fondamento della prognosi di reiezione e, dunque, della condanna virtuale.
In applicazione di tale criterio le parti ricorrenti sono condannate a rimborsare al Ministero resistente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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