Art. 472.
Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
Libro II — Delle successioni
Art. 472.
Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
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