Assenteismo e danno all’immagine: azione autonoma senza giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 91 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione da assenteismo, prevista dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, costituisce fattispecie speciale e autonoma rispetto alla disciplina generale del d.l. n. 78/2009 e non richiede, per la sua proponibilità, un previo giudicato penale di condanna. La sentenza di incostituzionalità che ha caducato parte dell’art. 55-quater dello stesso testo unico lascia intatta la disposizione speciale, che resta applicabile anche nel vigore del codice della giustizia contabile. Il danno da interruzione del sinallagma contrattuale, invece, non può ritenersi in re ipsa: il requirente deve provare il pregiudizio ulteriore rispetto alla retribuzione indebita. Il danno all’immagine presuppone la condotta fraudolenta, il c.d. clamor fori e va quantificato su base equitativa, muovendo dal danno patrimoniale diretto.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’articolata indagine della Guardia di Finanza sull’assenteismo di dipendenti dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, resa nota dalla stampa nel 2020. In esito alla segnalazione di danno erariale, la Procura regionale ha citato in giudizio cinque dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, in servizio presso la sede denominata Madonna dei Cieli, per assenze non giustificate e non registrate badgando, accertate tramite videosorveglianza e, per uno di essi, tramite vero e proprio pedinamento.
Il requirente ha contestato tre voci di danno: il danno patrimoniale diretto per le retribuzioni corrisposte in corrispondenza delle ore non lavorate; il danno indiretto da violazione del sinallagma contrattuale, quantificato equitativamente; il danno all’immagine ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la prescrizione, la nullità dell’atto di citazione per assenza di giudicato penale, l’inattendibilità del sistema di timbratura e l’esistenza di autorizzazioni verbali alle uscite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di decadenza, rilevando che l’azione per danno all’immagine non è assoggettata a termini perentori, non potendosi applicare il disposto dell’art. 55-quater, comma 3-quater, caducato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2020, in ossequio al principio di tassatività sancito dall’art. 43 c.g.c.
Sulla nullità della citazione, la Corte compie un ampio excursus. Ricorda che il d.l. n. 78/2009 aveva subordinato l’azione ai soli reati contro la pubblica amministrazione accertati con giudicato di condanna. Tuttavia il legislatore ha introdotto ipotesi settoriali, tra cui quella dell’assenteismo, ad opera del d.lgs. n. 150/2009. La fattispecie dell’art. 55-quinquies è successiva e speciale rispetto alla disciplina generale, con conseguente prevalenza. Ne deriva la piena autonomia dell’azione erariale, che prescinde dall’accertamento definitivo della responsabilità penale. La pronuncia invocata dai convenuti è qualificata come orientamento minoritario.
La Corte segue il proprio excursus per superare anche le ulteriori eccezioni di improcedibilità. Quanto alla prescrizione, si afferma che il “fatto dannoso” coincide con l’esborso, ma nella specie ricorre un ipotesi di doloso occultamento, poiché la fattispecie di assenteismo fraudolento congloba in sé una condotta occultatrice. Il dies a quo decorre allora dalla scoperta del danno, avvenuta solo in esito alle indagini, secondo un criterio di conoscibilità obiettiva ex art. 2935 cod. civ. Inoltre, la costituzione di parte civile dell’Azienda nel processo penale ha efficacia interruttiva.
Nel merito, il Collegio ritiene pienamente provata la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio. L’inattendibilità dei tornelli non esime il dipendente dall’obbligo di timbratura, previsto dall’art. 22 l. n. 724/1994 e dall’art. 55-quinquies T.U.P.I.; obbligo che non può essere derogato da prassi aziendali o autorizzazioni verbali. La fattispecie è di mera condotta: si perfeziona anche con un solo episodio, a nulla rilevando la brevità dell’assenza o l’eccedenza oraria. Il dolo diretto è desunto dalla sistematicità delle condotte e, in un caso, dallo scambio di badge.
Quanto al danno, la richiesta di risarcimento per violazione del sinallagma è respinta: non è dimostrato un pregiudizio ulteriore rispetto alla retribuzione indebita, non potendo il danno da disservizio ritenersi in re ipsa. È invece accolta la domanda di danno diretto, pari alle ore di assenza retribuite, e quella di danno all’immagine, stante il clamor fori e la gravità della condotta nel settore sanitario. Il Collegio disattende il criterio attoreo e quantifica il danno d’immagine applicando al danno diretto un moltiplicatore da dieci a sedici volte, differenziato per numero di episodi, gravità e assoggettamento a misure cautelari. Il potere riduttivo non è esercitabile in presenza di dolo.
Nota della Redazione
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