Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 102 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale con debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ne deriva che egli non è tenuto alla resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. La distinzione rispetto al consegnatario con debito di custodia riposa sulla natura della gestione: solo chi amministra un vero e proprio magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, è soggetto al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente che, nell’esercizio finanziario 2019, era consegnatario di beni mobili presso il servizio di assistenza pubblica di un Comune. Il conto era stato trasmesso all’ente e poi depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale.
In sede di deposito non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c. Il magistrato istruttore, con apposita nota, ha chiesto al Comune di precisare se il funzionario fosse consegnatario con debito di custodia o con debito di vigilanza. L’ente ha risposto che si trattava di agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo ufficio. Il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi degli agenti. La formula è ampia, ma richiama pur sempre una “gestione” e non la semplice custodia o consegna.
Il criterio dirimente è quindi la distinzione tra le due figure. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dalla resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa linea, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, a differenza di quelli con debito di custodia disciplinati dall’art. 11. La giurisprudenza contabile richiamata dalla Corte, tra cui la sent. n. 39/2020 della Sez. Calabria e la sent. n. 133/2016 della Sez. Liguria, conferma questa lettura.
Il debito di custodia presuppone un deposito o un magazzino alimentato direttamente, con beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e gestione delle scorte necessarie all’uso immediato. Solo quando la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile, soggetta al conto giudiziale.
Applicando tali principi alla fattispecie, il Collegio rileva che i beni elencati erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa nota dell’ente ha confermato la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza. Venendo meno i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio è improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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