Responsabilità contabile per danno erariale da condanna risarcitoria del Ministero (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 39 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di un istituto scolastico che, con condotte illecite accertate in sede penale, cagioni a terzi danni risarciti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca risponde a titolo di responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale corrispondente alla somma sborsata dall’Amministrazione. La quantificazione del pregiudizio ricomprende sia l’equivalente del bene perduto, con rivalutazione monetaria, sia il mancato godimento del controvalore nel tempo intercorso tra il fatto e la liquidazione, liquidabile a titolo di interessi compensativi. Una volta fissati, tali interessi non sono suscettibili di ulteriore rivalutazione, costituendo debito di valuta. Rivalutazione e interessi legali decorrono dalla data di liquidazione dell’ultima quota dell’importo risarcitorio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente di un istituto scolastico, chiedendone la condanna al pagamento di una somma in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il pregiudizio erariale derivava dalla condanna definitiva del Ministero al risarcimento dei danni patiti da un minore e dai suoi genitori, cagionati dalle condotte delittuose del medesimo dirigente.
Il Ministero aveva corrisposto l’importo in due tranche, tra il 2019 e il 2022. La Procura ha delimitato la domanda a una somma inferiore, scomputando la quota imputabile a una responsabilità omissiva dell’Istituto scolastico. Il convenuto è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto fondata l’azione erariale sulla base del materiale probatorio acquisito, costituito dalle sentenze definitive penali e civili e dagli ordinativi di pagamento. La condanna definitiva del Ministero al risarcimento dei danni non patrimoniali era stata accertata dalla Corte di Appello di Genova, con pronuncia passata in giudicato.
La consapevolezza della propria responsabilità da parte del convenuto, già condannato in sede penale per gli stessi comportamenti, trovava conferma indiretta nella scelta di non presentare deduzioni difensive né di costituirsi. La Corte ne ha desunto l’assenza di margini concreti e ragionevoli di difesa dalla contestazione.
Sul piano della quantificazione, la Sezione ha richiamato l’insegnamento di Cass. SS.UU. n. 1712 del 1995, recepito dalla giurisprudenza civilistica. Il danno risarcibile ricomprende l’equivalente del bene perduto e il mancato godimento del suo controvalore monetario nel tempo tra fatto e liquidazione. Il lucro cessante è liquidabile a titolo di interessi compensativi che, una volta fissati, non sono suscettibili di ulteriore rivalutazione, divenendo debito di valuta.
La decorrenza di rivalutazione e interessi legali è stata ancorata alla data di liquidazione dell’ultima quota dell’importo risarcitorio. La Corte ha quindi dichiarato la responsabilità amministrativo-contabile del convenuto, condannandolo al pagamento della somma richiesta, con le spese di giudizio poste a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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