Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Lombardia n. 690 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche in assenza della formula esecutiva apposta sul titolo giudiziale, poiché l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., come modificati dal d.lgs. n. 149/2022, non richiedono più tale requisito. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non fornisca alcun chiarimento sull’esecuzione è tenuta all’ottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione prevalentemente sollecitatoria e con effetto liberatorio collegato al termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito innanzi al TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a riconoscere un punteggio per incarico di supplenza, a ricostruire il periodo lavorato ai fini giuridici ed economici e a corrispondere una somma a titolo di risarcimento del danno.
Espone il ricorrente che, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Chiede pertanto la condanna all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Rileva che la sentenza azionata è passata in giudicato, ancorché priva della formula esecutiva, requisito non più necessario dopo la Riforma Cartabia.
Verifica poi la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti che comportano obblighi di pagamento. Nel caso concreto tale termine risulta spirato.
Soddisfatte le condizioni di legge, il Collegio valuta il comportamento processuale dell’Amministrazione, che non ha offerto chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, poiché i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Ministero è quindi condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, è nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente dallo stesso designato, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio; nessun compenso è liquidato, trattandosi di dipendente della stessa struttura debitrice.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio aderisce all’orientamento della Sezione secondo cui la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. La certezza del costo dell’inerzia incentiva l’adempimento spontaneo. Pertanto, superato il termine perentorio, la somma è commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con calcolo d’ufficio a cura del commissario. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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