Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 427 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’ottemperanza non è preclusa dalla circostanza che l’Amministrazione abbia già provveduto a dare esecuzione al giudicato, ancorché tale adempimento sia successivo alla domanda giudiziale. In tal caso il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. L’Amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. Nel giudizio di ottemperanza, ove l’esecuzione del giudicato risulti dalla documentazione prodotta, la declaratoria di cessazione rappresenta l’esito naturale della verifica dell’avvenuto adempimento, senza che residuino questioni ulteriori da decidere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza favorevole, pubblicata in data 29/05/2025, con la quale era stato accolto il suo ricorso. A seguito della mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi alla decisione.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione si costituiva in giudizio. Dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva, tuttavia, che l’Amministrazione aveva nel frattempo provveduto a dare esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro, pur se solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che, dalla documentazione versata in atti, risultava che la materia del contendere era cessata. L’Amministrazione aveva infatti ottemperato al giudicato, adempiendo agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Udine, ancorché tale adempimento fosse intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha rilevato che, una volta verificata l’avvenuta esecuzione della decisione giudiziale, non residua alcuna utilità per la parte ricorrente nella prosecuzione del giudizio. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce, pertanto, l’esito processualmente corretto, non essendovi più alcuna controversia da decidere tra le parti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate forfetariamente in misura di €1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. Le somme sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La decisione conferma che la sopravvenuta ottemperanza non esime l’Amministrazione dalla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, atteso che la domanda giudiziale è stata proposta legittimamente a fronte dell’inadempimento originario. L’esito favorevole per la ricorrente, ancorché successivo, non incide sulla regola della soccombenza, che permane in capo all’Amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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