Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente per i precari (TAR Lombardia n. 688 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza che accerta il diritto del docente non di ruolo al beneficio della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. una volta che la sentenza di condanna sia passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il ricorso è fondato e va accolto. Il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La riforma di cui al D.Lgs. 149/2022 ha soppresso l’obbligo della formula esecutiva, richiedendo la semplice copia conforme all’originale.
Il Fatto
Un docente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che gli aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile e ha chiesto la riunione ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo studio legale. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rigettato l’istanza di riunione, ritenendone insussistenti i presupposti per la tardività della stessa, depositata in prossimità dell’udienza camerale e a causa ormai matura per la decisione, con conseguente irragionevole dilazione dei tempi.
Nel merito, il TAR ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, integrandosi così la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 21.02.2024, richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Collegio ha ricordato che, a seguito della riforma del processo civile, l’art. 475 cod. proc. civ. non impone più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. La notificazione della sentenza al Ministero è avvenuta il 21.02.2024, mentre quella del ricorso introduttivo il 28.12.2024.
Il ricorso è stato quindi accolto, in continuità con il consolidato orientamento della Sezione su controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o altro equipollente.
In caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario, su semplice richiesta degli interessati, agirà quale organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio e non funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico, potendo adottare ogni atto necessario, ivi incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il ricorrente tra i beneficiari, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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