Diniego di discarico illegittimo se il concessionario ha agito con diligenza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 44 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle somme iscritte a ruolo, adottato dall’ente locale ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, è illegittimo quando il concessionario della riscossione fornisce adeguata dimostrazione di aver svolto l’attività di esazione con la diligenza esigibile. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, la perdita del diritto al discarico presuppone che la mancata riscossione sia imputabile al concessionario: non è sufficiente il mero inadempimento formale o il ritardo nella comunicazione di inesigibilità. Il giudice contabile, investito dell’opposizione, non esercita un sindacato demolitorio sull’atto amministrativo, ma valuta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Rilevano, a tal fine, gli atti concretamente compiuti per assicurare il credito e le somme medio tempore riscosse, anche successivamente all’instaurazione del giudizio, con conseguente rideterminazione del rapporto.

Il Fatto

Il Comune, dopo aver avviato una verifica su centoquarantadue partite di credito affidate alla società concessionaria, ha adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico, non ritenendo fondate le giustificazioni ricevute. La società ha impugnato i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi procedimentali e contestando, nel merito, il potere dell’ente di effettuare i controlli.

La vicenda processuale si è articolata in un arco pluriennale, con sospensione dei giudizi e duplice intervento della Corte costituzionale, che ha escluso l’applicabilità della normativa derogatoria del 2015 ai concessionari di natura privata e ha dichiarato illegittima la sua applicazione retroattiva. Riassunti i giudizi, la Sezione è stata chiamata a valutare la fondatezza in concreto del provvedimento di rigetto relativo al carico qui in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione: il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è diretto all’annullamento dell’atto dell’ente, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Ne discende che gli eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza di quel diritto.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama l’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, che configura come causa di perdita del discarico la mancata riscossione imputabile al concessionario, compresi i vizi della notifica della cartella e della procedura esecutiva, salvo che questi non abbiano influito sull’esito o non pregiudichino l’azione di recupero. La norma richiede dunque un accertamento in concreto dell’inadempimento diligente, non una valutazione astratta.

Il Collegio esamina gli atti prodotti dalla società: le cartelle notificate, gli atti di riscossione, le visure patrimoniali, il preavviso di fermo, il pignoramento presso terzi e le intimazioni di pagamento. Rileva, in particolare, che le ingiunzioni fiscali risultano saldate con il beneficio della Definizione Agevolata, con pagamenti datati ottobre 2018. Tali condotte, pur intervenute nel corso del giudizio, integrano atti concreti diretti ad assicurare la riscossione del credito.

Le contestazioni dell’ente circa la regolarità e la validità degli atti non superano la dimostrazione offerta dalla concessionaria. Pertanto, la Corte esclude la legittimità del diniego di discarico, ferma restando la verifica dell’attività successiva e l’obbligo del concessionario di versare per intero quanto effettivamente riscosso. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del quadro normativo e della sua evoluzione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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