Improcedibilità del giudizio per violazione del principio di alterità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 150 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione di appartenenza costituisce condizione di procedibilità del giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139, 140 e 145 c.g.c.. Il requisito di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato è violato quando il conto è sottoscritto e parificato dal medesimo soggetto, rivestente la duplice veste di agente contabile e di responsabile del servizio finanziario: in tal caso la parifica non può ritenersi validamente eseguita e il giudizio è improcedibile. In caso di coincidenza dei ruoli, la funzione sostitutiva di parifica spetta al Segretario comunale o, in via residuale, al Sindaco, salva diversa disciplina regolamentare dell’ente.
Il Fatto
Il magistrato istruttore riferiva alla Sezione in ordine al conto giudiziale reso dall’economo comunale per l’esercizio 2019, depositato nel 2020. Emergeva, tra le criticità, che il documento, redatto su modello 23 del d.P.R. n. 196/1994, recava la sottoscrizione dell’agente contabile e, in pari data, il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, figura coincidente con la stessa agente. L’istruttore prospettava una declaratoria di irregolarità senza discarico; l’agente, con memoria, chiedeva l’approvazione del conto, eccependo la grave carenza di personale dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità logica la questione della procedibilità del giudizio, incentrata sull’attestazione di parifica del conto con le scritture contabili dell’ente, ex art. 140, comma 1, c.g.c.. La sovrapposizione di ruoli, per cui l’agente contabile ha sottoscritto il rendiconto quale economo e ha apposto il visto quale Responsabile del Servizio Finanziario, è ritenuta incompatibile con il principio di alterità, garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali. La verifica presuppone l’intervento di un soggetto diverso da chi presenta il rendiconto; diversamente, l’amministrazione non potrebbe controllare e contestare le risultanze contabili.
Il quadro normativo, delineato dagli artt. 139, 140, comma 1, e 145, comma 3, c.g.c., impone all’amministrazione di individuare un responsabile del procedimento che, previa parificazione, depositi il conto. La parifica costituisce fase imprescindibile e fondamentale: con essa l’ente accerta le risultanze o solleva contestazioni, possibilità elusa dalla coincidenza tra agente contabile e titolare del potere di verifica. La diversità soggettiva è presupposto per una verifica effettiva e attendibile della correttezza della gestione.
Il Collegio condivide le conclusioni istruttorie: qualora l’agente sia l’unico soggetto cui è assegnata la cassa economale, la competenza a rilasciare il visto di parifica e a svolgere le attività di controllo deve ritenersi del Segretario comunale, in funzione sostitutiva e in applicazione analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, T.U.E.L., o, in via residuale, del Sindaco, ex art. 50 T.U.E.L., salva la normativa regolamentare dell’ente. Rileva, in senso contrario alle deduzioni difensive, che il decreto di conferimento dell’incarico prevedeva già la sostituzione in caso di assenza o impedimento, ferma la possibilità di affidare la parifica al Segretario comunale, reggente a scavalco presso l’ente nel periodo di gestione.
Accertata l’assenza di idonea parificazione, il giudizio è dichiarato improcedibile, restando assorbite le questioni sulla regolarità della gestione. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, ex art. 139 c.g.c., non è addebitabile all’agente ma all’amministrazione, obbligata per legge. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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