Inammissibile il parere su incarico a quiescenza se il quesito riguarda una fattispecie concreta (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 101 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa in senso dinamico, e postula la sussistenza congiunta dei requisiti della legittimazione soggettiva dell’ente istante e della generalità e astrattezza del quesito. È inammissibile l’istanza che, pur formalmente incentrata sull’interpretazione di una disposizione di coordinamento della finanza pubblica, sia in realtà strutturata per sottoporre alla Corte una fattispecie concreta compiutamente definita, al fine di ottenere un giudizio preventivo di compatibilità del singolo atto di gestione. L’onere di sussunzione della norma al caso concreto ricade in via esclusiva sull’amministrazione attiva, non potendo l’organo di controllo trasformarsi in consulente legale dell’ente o in compartecipante all’azione amministrativa.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune di ridotte dimensioni, non rientrante tra gli enti “virtuosi” ai fini della capacità assunzionale, ha chiesto alla Sezione un parere sulla possibilità di conferire un incarico individuale di lavoro autonomo, occasionale e non continuativo, a un soggetto collocato in quiescenza, già dipendente del medesimo ente e già titolare di funzioni apicali nel Settore Tecnico-Urbanistico. L’incarico, con compenso contenuto e privo di funzioni dirigenziali o direttive, sarebbe stato finalizzato ad attività di supporto tecnico-operativo e istruttorio, sotto il coordinamento del Responsabile del Settore. L’ente rappresentava una grave carenza di personale tecnico e chiedeva se la fattispecie fosse compatibile con il divieto di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, prospettando in via subordinata l’ipotesi del conferimento a titolo gratuito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato in via pregiudiziale la ritualità dell’istanza, rilevando che l’esercizio della funzione consultiva è subordinato alla verifica di presupposti rigorosi e indefettibili. Sotto il profilo soggettivo, ha accertato la piena legittimazione dell’ente istante, in quanto la richiesta proveniva dal Comune, soggetto tassativamente elencato dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ed era sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice politico e legale rappresentante dell’ente.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha ricordato che la nozione di contabilità pubblica, secondo l’orientamento dinamico delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie, comprende le norme che regolano la spesa di personale e il conferimento di incarichi esterni, riconoscendo pertanto l’astratta riconducibilità della questione al proprio ambito consultivo. Il thema decidendum si è tuttavia incentrato sulla verifica dell’ulteriore requisito, parimenti indefettibile, della generalità e astrattezza del quesito.
La funzione consultiva, ha precisato la Corte, è istituzionalmente orientata all’enunciazione di principi di carattere generale con valenza nomofilattica e non può tradursi in una consulenza legale sul caso concreto, diretta a validare singole operazioni gestionali individuate nei loro elementi essenziali. L’attività consultiva non può essere utilizzata per ottenere un avallo preventivo su specifiche determinazioni, né per sollecitare un giudizio di legittimità su fattispecie concrete, dovendo l’ente provvedere autonomamente alla sussunzione della norma nel caso di specie.
Nel caso esaminato, la richiesta, pur formalmente incentrata sull’interpretazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, era in realtà riferita a un determinato soggetto in quiescenza, alla durata, all’oggetto, al contenuto operativo e al trattamento economico dell’incarico prospettato, nonché al contesto organizzativo interno. Essa tendeva, pertanto, a ottenere una valutazione di compatibilità della specifica operazione programmata, risolvendosi in un giudizio preventivo di legittimità del singolo incarico. Tale impostazione, integrando una richiesta di avallo sulle scelte amministrative dell’ente, è stata ritenuta non riconducibile ai limiti della generalità e dell’astrattezza, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’istanza.
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Nota della Redazione
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