Art. 536.
Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.))
Ai figli ((…)) sono equiparati ((…)) gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli ((…)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((…)).
(216)
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AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."