Art. 537 c.c. — Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
L’art. 537 c.c. svolge, nel sistema della successione necessaria, la funzione di determinare la quota riservata alla categoria dei figli, dopo che l’art. 536 c.c. li individua come legittimari. Una cosa è stabilire chi appartenga alla categoria protetta, altra cosa è stabilire quale frazione del patrimonio le sia riservata.
Cosa prevede l’articolo
Se il genitore lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 542 c.c. Se i figli sono più di uno, la quota riservata sale ai due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Applicazione pratica
La “metà del patrimonio” o i “due terzi”, a seconda dei casi, non vanno intesi empiricamente sul solo relictum (il patrimonio lasciato dal defunto) immediatamente visibile: la verifica quantitativa dipende dalla previa determinazione della massa di calcolo, tema che appartiene all’art. 556 c.c. e che qui va solo richiamato.
Occorre tenere distinto un primo livello — la quota riservata alla categoria “figli” nel suo complesso — da un secondo livello, cioè la porzione individuale del singolo figlio, che si ottiene dividendo i due terzi per il numero dei figli, o dei rami che vi subentrano per rappresentazione. La giurisprudenza applica, in modo espresso o implicito, un criterio di “quota mobile”: il numero dei figli incide sulla misura della porzione individuale e, più in generale, la composizione familiare incide sulla struttura stessa della riserva. Resta irrilevante, ai fini della ripartizione, la distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, così come quella con i figli adottivi: la quota si ripartisce in modo unitario, senza differenziazioni quantitative o qualitative tra le diverse posizioni successorie.
Giurisprudenza
Problema: se la percentuale di riserva prevista dall’art. 537 c.c. si applichi direttamente al patrimonio visibile al momento dell’apertura della successione, o richieda una previa operazione di calcolo.
Principio: secondo Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 2021, n. 39368, e Trib. Cosenza, 15 aprile 2025, n. 672, la quota riservata ai figli non si determina sul solo relictum immediatamente visibile, ma sulla massa di calcolo previamente ricostruita secondo le regole della riunione fittizia.
Conseguenza pratica: prima di applicare la percentuale di metà o di due terzi, occorre ricostruire la massa di calcolo (patrimonio relitto, al netto dei debiti, aumentato del valore delle donazioni fatte in vita): la sola consistenza del patrimonio visibile al momento della morte non è un dato sufficiente.
Problema: come si distingua la quota complessiva riservata alla categoria dei figli dalla porzione individuale spettante a ciascuno di essi, quando i figli siano più di uno.
Principio: quando i figli sono più di uno, la quota complessiva riservata alla categoria è pari ai due terzi dell’asse, e va poi divisa in parti uguali tra tutti i figli rilevanti; la disponibile residua, in questa ipotesi, è pari a un terzo (Trib. Latina, 2 febbraio 2024, n. 306; Trib. Genova, 18 novembre 2024, n. 2945; Trib. La Spezia, 14 novembre 2024, n. 778). La porzione individuale di ciascun figlio si ottiene dividendo i due terzi per il numero dei figli, o dei rami che vi subentrano per rappresentazione (Trib. Latina, 2 febbraio 2024, n. 306; Trib. La Spezia, 14 novembre 2024, n. 778), secondo un criterio di “quota mobile” per cui il numero dei figli incide sulla misura della porzione individuale e sulla struttura stessa della riserva (Trib. La Spezia, 14 novembre 2024, n. 778; Trib. Gela, 6 luglio 2025, n. 351).
Conseguenza pratica: per calcolare quanto spetta a ciascun figlio non basta conoscere la quota complessiva della categoria: bisogna anche contare correttamente i figli (o i rami che li rappresentano) e dividere la quota di due terzi per quel numero.
Problema: se la distinzione tra figli nati nel matrimonio, figli nati fuori dal matrimonio e figli adottivi incida sulla ripartizione della quota riservata.
Principio: secondo Trib. Brescia, 31 gennaio 2025, n. 408, va confermata l’irrilevanza di tale distinzione: le decisioni che ripartiscono la quota dei figli lo fanno in modo unitario, senza differenziazioni quantitative o qualitative tra le posizioni successorie, e ciò vale anche con riferimento ai figli adottivi.
Conseguenza pratica: tutti i figli, quale che sia il titolo della loro filiazione o adozione, concorrono alla stessa quota riservata e si dividono la porzione individuale secondo lo stesso criterio, senza distinzioni di trattamento.
Errori frequenti
Applicare la percentuale di riserva (metà o due terzi) al solo patrimonio visibile al momento della morte, senza ricostruire la massa di calcolo secondo l’art. 556 c.c.
Confondere la quota riservata alla categoria dei figli con la quota individuale di ciascun figlio: la seconda si ottiene dividendo la prima per il numero dei figli o dei rami che subentrano per rappresentazione.
Ritenere che la distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi incida sulla misura della quota: è irrilevante, la ripartizione è unitaria.
Dimenticare la salvezza dell’art. 542 c.c. quando il figlio concorre con il coniuge del defunto.
Trascurare che la disponibile residua varia in base al numero dei figli: metà se il figlio è unico, un terzo se i figli sono più di uno.
L’art. 537 c.c. traduce in cifre la protezione già annunciata dall’art. 536 c.c.: ma la cifra — metà o due terzi — non si legge sul patrimonio visibile, si calcola sulla massa ricostruita, e si divide, tra i figli, secondo un criterio che si adatta al loro numero, non a distinzioni di origine familiare.
Nota della Redazione
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