Quando il patrimonio del defunto è stato sostanzialmente esaurito dalle donazioni, il legittimario può agire in riduzione senza preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, anche se residua un relictum di valore irrisorio
Commento a Cassazione, Sez. 2 civ., Sentenza n. 22986/2026
Udienza 28 maggio 2026, Pres. Cirillo, Est. Tedesco
Massima
- Ai fini dell’azione di riduzione ex art. 564 c.c., il chiamato per rappresentazione subentra nel luogo e nel grado del rappresentato premorto, sì che, al pari di quest’ultimo, va considerato chiamato come coerede; con la conseguenza che il legittimario che agisce in riduzione contro il donatario (o i suoi eredi per rappresentazione) non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
- In caso di successione legittima, l’azione di riduzione è altresì proponibile senza accettazione beneficiata quando il patrimonio del de cuius risulti, al momento dell’apertura della successione, sostanzialmente esaurito da donazioni, sicché il relictum sia di valore talmente irrisorio da non avere reale incidenza nella distribuzione del peso della reintegrazione della legittima; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.
- La riunione fittizia ex art. 556 c.c. deve essere calcolata sull’oggetto effettivo della donazione: l’usufrutto che il donante abbia eventualmente riservato a sé, ove costituito con atto distinto a titolo di porzione divisoria, non integra una riserva parziaria della nuda proprietà sul bene donato e non amplia l’oggetto della donazione; il consolidamento dell’usufrutto è effetto del negozio di divisione, non della liberalità, e non può incidere sulla massa di calcolo della legittima.
Riferimenti normativi: Artt. 467, 553, 556, 557, 558, 564 cod. civ.
I. Il caso (i fatti in forma anonima)
La vicenda trae origine dalla successione legittima di una donna deceduta lasciando, quali unici eredi, tre figlie e un figlio, quest’ultimo premorto alla madre. Il de cuius aveva disposto in vita, con atto del 1989, di pressoché l’intero patrimonio immobiliare ereditato dal coniuge, deceduto alcuni anni prima, in favore del figlio, che aveva poi a sua volta premorto. All’apertura della successione il relictum consisteva nel solo saldo di un conto corrente di importo irrisorio (poco più di euro 1.200) a fronte di beni immobili donati di valore complessivo di circa euro 1.382.000.
Le tre figlie (eredi legittimarie) convenivano in giudizio i discendenti del figlio premorto, chiamati per rappresentazione alla successione della nonna donante, chiedendo in via principale la divisione della massa ereditaria previa collazione delle donazioni e, in subordine, la riduzione della donazione del 1989 con reintegrazione della quota di legittima. Le domande erano rigettate dal Tribunale e, in appello, dalla Corte d’appello territoriale, che richiedeva la preventiva accettazione beneficiata quale condizione di proponibilità dell’azione e riteneva inammissibile la prospettazione relativa all’assenza di relictum siccome domanda nuova.
La Cassazione, con sentenza n. 2914/2020 (resa all’esito del primo ricorso), rigettava i motivi attinenti alla qualità di coeredi dei convenuti, ma accoglieva il motivo relativo all’inammissibilità della domanda di riduzione: riteneva non configurabile alcuna mutatio libelli nell’avere le appellanti prospettato in via alternativa, come azione di divisione della comunione se vi fosse massa da dividere, come azione di riduzione in caso contrario, i rimedi a tutela della propria quota di legittima; affermava altresì che, in caso di assenza di relictum, la qualità di erede non è necessaria per esercitare l’azione di riduzione. In sede di rinvio la Corte d’appello accoglieva la domanda di riduzione attribuendo alle attrici la proprietà di uno dei beni donati e condannando i convenuti a corrispondere la differenza a credito delle legittimarie. Il giudizio di legittimità in commento trae origine dal ricorso proposto da uno dei convenuti in riassunzione.
II. Le questioni giuridiche
2.1. Il perimetro dell’art. 564 c.c.: regola generale ed esenzioni
L’art. 564, primo comma, c.c. subordina la proponibilità dell’azione di riduzione, quando il legittimario agisce contro un donatario o un legatario non chiamato come coerede, alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. La ratio tradizionale dell’onere è quella di tutelare i donatari e i legatari attraverso un preventivo accertamento pubblico della consistenza dell’asse, consentendo loro di valutare la capienza del relictum rispetto alla pretesa di reintegrazione della legittima (cfr. Cass. n. 2914/2020; Cass. n. 22907/2015; Cass. n. 15546/2017).
Tale condizione non opera, per testuale previsione normativa, quando la donazione o il legato siano fatti a persone «chiamate come coeredi»: in questo caso, si ritiene che la controparte sia già a conoscenza della consistenza dell’asse e che l’inventario non assicuri alcuna tutela aggiuntiva. L’esenzione è parimenti riconosciuta al legittimario totalmente pretermesso (cfr. Cass. n. 6888/2014; Cass. n. 25441/2017; Cass. n. 4528/2022), il quale, non essendo chiamato alla successione per effetto di disposizioni testamentarie che lo escludono, non può accettare l’eredità e diventa erede solo in esito al vittorioso esercizio dell’azione di riduzione.
2.2. Rappresentazione successoria e qualità di «chiamato come coerede» (primo motivo: rigetto)
Il ricorrente sosteneva che la dispensa dall’onere dell’accettazione beneficiata, prevista dall’art. 564 c.c. per le donazioni fatte a «persone chiamate come coeredi», non potesse applicarsi al caso in esame perché mancava la coincidenza tra donatario e chiamato: il donatario era il figlio premorto della donante, mentre i convenuti in riduzione erano i suoi discendenti, chiamati per rappresentazione alla successione della nonna. In questa prospettiva il ricorrente si qualificava come estraneo rispetto alla donazione ricevuta dal proprio ascendente.
La Cassazione rigetta il motivo con un’argomentazione di notevole solidità sistematica. Il meccanismo della rappresentazione, disciplinato dall’art. 467 c.c., comporta che i discendenti del premorto subentrino nel luogo e nel grado di quest’ultimo: essi acquistano iure proprio la quota che sarebbe spettata al loro ascendente, ma il collocamento «nel luogo e nel grado» del rappresentato determina l’integrale subentranza nella sua posizione giuridica successoria (cfr. Cass. n. 18319/2015).
Poiché il rappresentato, il figlio donatario, era chiamato come coerede alla successione della madre donante (la successione è legittima e tutti i figli sono chiamati a concorrere), i rappresentanti ne occupano esattamente il posto, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, inclusa la dispensa dall’accettazione beneficiata ex art. 564 c.c. La tesi contraria, che equipara il rappresentante a un «estraneo» rispetto alle donazioni del proprio ascendente, è incompatibile con la logica del subingresso integrale che caratterizza la rappresentazione.
La Corte precisa inoltre, con un chiarimento sistematicamente prezioso, che la distinzione tra vocazione diretta e vocazione indiretta è irrilevante ai fini dell’art. 564 c.c.: sono «coeredi» tanto coloro che succedono per vocazione diretta quanto quelli che succedono per rappresentazione, e tanto i chiamati per legge quanto quelli chiamati per testamento (cfr. Cass. n. 19010/2024; Cass. n. 6386/2024; Cass. n. 8477/2025).
2.3. La «preterizione sostanziale» e il relictum irrisorio (secondo motivo: rigetto)
Il secondo profilo censurato riguardava la qualificazione della fattispecie come ipotesi di «preterizione sostanziale», con conseguente esonero dall’accettazione beneficiata, nonostante esistesse formalmente un relictum (il saldo del conto corrente di euro 1.254,66).
La sentenza conferma, e precisa, l’orientamento già espresso nella pronuncia rescindente n. 2914/2020 e consolidato dalla giurisprudenza successiva. La «preterizione» in senso tecnico, esclusione formale del legittimario per effetto di un testamento che dispone dell’intera eredità a favore di altri, non è configurabile nella successione legittima, nella quale il legittimario è sempre chiamato per legge. Tuttavia, la giurisprudenza da tempo equipara al pretermesso il legittimario che, pur in successione intestata, si trovi impossibilitato a soddisfare la propria quota di riserva sul relictum perché il de cuius ha distribuito in vita l’intero (o quasi l’intero) patrimonio mediante donazioni (cfr. Cass. n. 25441/2017; Cass. n. 24836/2022; Cass. n. 26289/2025).
La sentenza in commento introduce un contributo originale: la nozione di «preterizione sostanziale» non postula la totale assenza di relictum, ma si applica anche quando il bene relitto sia di valore così esiguo da risultare irrilevante ai fini del calcolo e dell’ordine di riduzione. Il ragionamento si coordina con la struttura dell’art. 553 c.c., secondo cui le donazioni sono riducibili solo nei limiti in cui il relictum risulti insufficiente a soddisfare le ragioni del legittimario (cfr. Cass. n. 17856/2023; Cass. n. 32197/2021): quando il peso della reintegrazione grava per oltre il 99% sulle donazioni, imporre l’inventario del relictum svuoterebbe la ratio dell’istituto.
La Corte affida la valutazione in concreto al giudice di merito, la cui stima dell’irrisorietà (euro 1.254 contro beni donati per euro 1.382.912) è incensurabile in sede di legittimità. Viene contestualmente precisato, e il chiarimento è importante sul piano sistematico, che l’equiparazione al legittimario pretermesso opera esclusivamente ai fini dell’art. 564 c.c. (esonero dall’accettazione beneficiata), ma non trasforma la natura della successione: nella successione legittima il legittimario, esercitando l’azione di riduzione, fa atto di accettazione tacita dell’eredità (cfr. Cass. n. 24836/2022), diversamente da quanto avviene nella preterizione in senso tecnico, ove il legittimario può acquisire la qualità di erede solo all’esito dell’azione di riduzione.
La sentenza segnala anche un disallineamento nella pronuncia rescindente del 2020, là dove affermava, in modo tecnicamente non preciso, che «in caso di assenza di relictum non è necessaria la qualifica di erede per esercitare l’azione di riduzione»: tale affermazione, contestualizzata in un caso di successione legittima (preterizione sostanziale), non vale ad assimilare la fattispecie alla preterizione tecnica, nella quale il legittimario non acquista la qualità di erede ipso iure all’apertura della successione.
2.4. Errore nella riunione fittizia: donazione e divisione vanno tenute distinte (terzo motivo: accoglimento)
Il terzo motivo, accolto, investe il calcolo della massa di riduzione. La Corte d’appello di rinvio aveva incluso nella riunione fittizia ex art. 556 c.c. una quota di 210/630 di beni immobili, anziché la quota di 190/630 effettivamente donata dalla de cuius al figlio. La differenza (20/630) era stata imputata a un preunto usufrutto parziale riservato dalla donante sull’immobile poi assegnato al figlio in sede divisionale: la Corte d’appello aveva ragionato come se la donante avesse trasferito la quota di 210/630 in nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto su 20/630, con conseguente consolidamento della piena proprietà in capo agli eredi del donatario al momento della morte della donatrice.
La Cassazione accerta, sulla base degli atti prodotti nel giudizio di legittimità, che si tratta di un equivoco di fondo: la donante aveva donato al figlio la quota di 190/630 in piena proprietà, trattenendo per sé la piena proprietà della quota residua di 20/630. Con il medesimo atto, ma a titolo di divisione dei beni ereditati dal marito comune e non di donazione, la quota di 20/630 della madre fu integrata, quale porzione divisoria, con l’attribuzione a suo favore dell’usufrutto sull’immobile assegnato al figlio; in contropartita, la piena proprietà di quella quota fu distribuita tra tutti i coeredi.
Ne consegue che: (a) l’oggetto della donazione è rimasto 190/630 e non si è ampliato per effetto dell’estinzione dell’usufrutto; (b) il consolidamento della piena proprietà è effetto derivato dalla divisione, non dalla donazione; (c) la riunione fittizia doveva essere calcolata su 190/630 e non su 210/630. L’errore investe la determinazione della massa di calcolo e comporta la caducazione dell’intera pronuncia di riduzione, con rinvio per un nuovo esame (cfr., in materia di riunione fittizia, Cass. n. 27581/2024; Cass. n. 14193/2022; Cass. n. 8174/2022).
III. Osservazioni critiche
3.1. Il concetto «elastico» di preterizione sostanziale: valutazione in concreto e prevedibilità
Il passaggio più innovativo della sentenza è l’estensione del concetto di «preterizione sostanziale» alle ipotesi in cui il relictum esista formalmente ma sia di entità talmente esigua da non avere «reale incidenza nella distribuzione del peso della reintegrazione della legittima tra i beni relitti e i beni donati». Il principio è fondato su una lettura teleologica dell’art. 564 c.c.: se la ratio dell’inventario è quella di rendere trasparente la consistenza del relictum in favore dei donatari, l’onere è privo di scopo quando quel relictum è trascurabile.
Tuttavia, affidare il giudizio sul carattere «irrisorio» del relictum al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, dichiarato incensurabile in cassazione, genera inevitabili incertezze applicative. La pronuncia non fissa soglie o criteri orientativi, limitandosi a indicare che nella specie il relictum (0,09% della massa di calcolo) era pacificamente irrisorio. Il raffronto proposto con Cass. n. 26289/2025, che aveva escluso la preterizione di fronte a un saldo di conto corrente di euro 30, suggerisce che la valutazione vada condotta sul rapporto tra relictum e massa di riunione fittizia, non sul valore assoluto del relictum. Un chiarimento espresso su questo punto avrebbe accresciuto la portata nomofilattica della decisione.
3.2. La distinzione tra esonero dall’accettazione beneficiata e qualità di erede nella successione legittima
La Corte chiarisce, con pregevole rigore dogmatico, che nella successione legittima il legittimario che agisce in riduzione fa atto di accettazione tacita dell’eredità: egli è già chiamato per legge e acquisisce la qualità di erede nel momento stesso in cui esercita l’azione. Ciò lo distingue dal legittimario pretermesso in senso tecnico, che non può accettare un’eredità a lui preclusa e che potrà qualificarsi erede solo all’esito dell’azione di riduzione. L’equiparazione tra le due figure operata ai fini dell’art. 564 c.c. è, dunque, limitata alla dispensa dall’onere formale dell’inventario, senza incidere sulla struttura sostanziale del diritto successorio. La precisazione è utile a evitare che l’estensione del concetto di «preterizione sostanziale» sfoci in una revisione inammissibile del titolo di chiamata.
3.3. Il raccordo tra donazione e divisione: rilevanza della causa dei negozi collegati
Il terzo motivo accolto pone un tema di frequente pratica notarile e forense: la coesistenza, nel medesimo atto, di un negozio a titolo gratuito (donazione) e di un negozio divisionale. Il principio affermato, che gli effetti del negozio di divisione (compreso il consolidamento dell’usufrutto) non si imputano alla donazione ma alla causa propria della divisione, è coerente con la struttura causale dei negozi: ciascun effetto giuridico va ricondotto al titolo da cui discende. Ne deriva che, ai fini della riunione fittizia, l’interprete non può sommare al donatum gli effetti economicamente favorevoli derivati per il donatario da negozi distinti, ancorché contestuali. La distinzione della causa è essenziale per la corretta determinazione della massa di calcolo e, conseguentemente, per la reintegrazione della legittima (cfr. Cass. n. 32197/2021; Cass. n. 17856/2023).
IV. Giurisprudenza di merito recente
La questione dell’art. 564 c.c. in rapporto alla preterizione sostanziale è oggetto di crescente attenzione anche nei giudizi di merito. Si segnalano, in linea con i principi affermati dalla sentenza in commento: C. App. Catanzaro n. 186/2025, che ha riconosciuto l’esonero dall’accettazione beneficiata in presenza di un patrimonio pressoché interamente esaurito da donazioni; Trib. Ragusa n. 835/2024; Trib. Catania n. 2235/2024; Trib. Terni n. 15/2024, che ha ribadito la necessità di una valutazione in concreto sull’entità del relictum per stabilire se sussistano i presupposti della preterizione sostanziale.
V. Tavola dei riferimenti giurisprudenziali
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2914/2020: pronuncia rescindente: ammissibilità dell’azione di riduzione senza accettazione beneficiata in caso di relictum assente; esclusione di mutatio libelli.
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24836/2022: nella successione legittima il legittimario che agisce in riduzione fa tacita accettazione dell’eredità; l’esonero dall’accettazione beneficiata non esclude la qualità di erede.
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26289/2025: estensione della preterizione sostanziale al caso di relictum irrisorio (euro 30): il giudice di merito deve valutare in concreto se il relictum abbia reale incidenza nella reintegrazione della legittima.
- Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 25441/2017: esonero dall’accettazione beneficiata per il legittimario pretermesso anche nella successione ab intestato con patrimonio esaurito da donazioni.
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6888/2014: il legittimario totalmente pretermesso non è tenuto all’accettazione beneficiata quale condizione di proponibilità dell’azione di riduzione.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4528/2022: conferma dell’esonero dall’accettazione beneficiata per il legittimario pretermesso; distinzione tra preterizione tecnica e preterizione sostanziale.
- Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15546/2017: art. 564 c.c. come condizione di procedibilità: inapplicabilità in presenza di donazione fatta a persona chiamata come coerede.
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22907/2015: ratio dell’accettazione beneficiata: tutela del donatario attraverso il preventivo accertamento della consistenza dell’asse ereditario.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8477/2025: onere dell’accettazione beneficiata: inapplicabilità in caso di donazione a persona chiamata come coerede, anche per vocazione indiretta.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19010/2024: perimetro dell’esenzione ex art. 564 c.c.: sono «coeredi» sia i chiamati per legge che per testamento, sia per vocazione diretta che indiretta.
- Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 32197/2021: ordine di riduzione ex art. 553 c.c.: le donazioni sono riducibili solo nei limiti dell’insufficienza del relictum a soddisfare la legittima.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17856/2023: riunione fittizia e ordine della riduzione: il relictum soddisfa in via prioritaria le ragioni del legittimario; le donazioni sono ridotte nei limiti dell’eccedenza.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27581/2024: calcolo della riunione fittizia ex art. 556 c.c.: determinazione del donatum sulla base dell’atto di liberalità.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14193/2022: riunione fittizia: criteri di determinazione della massa di calcolo e incidenza delle donazioni ai fini della reintegrazione della legittima.
- Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8174/2022: inammissibilità dell’azione di riduzione per difetto di riunione fittizia: necessità di corretta individuazione del donatum.
- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18319/2015: rappresentazione successoria ex art. 467 c.c.: il rappresentante subentra nel luogo e nel grado del rappresentato con integrale acquisizione della sua posizione giuridica successoria.
- C. App. Catanzaro n. 186/2025: giurisprudenza di merito: esonero dall’accettazione beneficiata in presenza di patrimonio pressoché interamente esaurito da donazioni.
- Trib. Ragusa n. 835/2024: giurisprudenza di merito: applicazione dell’art. 564 c.c. con eccezione per la preterizione sostanziale.
- Trib. Catania n. 2235/2024: giurisprudenza di merito: condizione di proponibilità dell’azione di riduzione e valutazione del relictum.
- Trib. Terni n. 15/2024: giurisprudenza di merito: valutazione in concreto dell’entità del relictum ai fini della preterizione sostanziale.
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VI. Conclusioni operative per la pratica professionale
- Rappresentazione e azione di riduzione. Chi succede per rappresentazione è pienamente equiparato al rappresentato premorto: se quest’ultimo era chiamato come coerede, i suoi discendenti beneficiano dell’esonero dall’accettazione beneficiata ex art. 564 c.c. L’eventuale tesi contraria è destinata al rigetto in sede di legittimità.
- Preterizione sostanziale e relictum irrisorio. Nell’azione di riduzione promossa nella successione legittima, l’onere dell’accettazione beneficiata può essere eluso anche in presenza di un relictum formalmente esistente, ove quest’ultimo sia di valore talmente esiguo da non incidere sul calcolo della reintegrazione della legittima. La valutazione va compiuta in rapporto al valore della massa di riunione fittizia; la giurisprudenza disponibile suggerisce che un relictum inferiore all’1% della massa sia tendenzialmente irrisorio.
- Accettazione tacita nella successione legittima. Il legittimario che, in successione legittima, esercita l’azione di riduzione fa atto di accettazione tacita dell’eredità nel momento stesso dell’esercizio. A differenza del pretermesso in senso tecnico, egli acquista la qualità di erede ipso iure, con le relative conseguenze in ordine alla responsabilità per i debiti ereditari.
- Riunione fittizia: distinzione tra donazione e divisione. Nei casi in cui l’atto di donazione sia accompagnato o seguito da un atto divisionale, è essenziale verificare la causa di ciascun trasferimento: solo il donatum, il bene trasferito a titolo di liberalità, va incluso nella riunione fittizia. Gli effetti economicamente favorevoli derivati dalla divisione (incluso il consolidamento dell’usufrutto) non si imputano alla donazione e non ampliano la massa di calcolo.
- Onere probatorio e principio di specificità del motivo. Il ricorrente che intende contestare la corretta individuazione della massa di riunione fittizia deve produrre in giudizio e richiamare specificatamente gli atti su cui fonda la censura. Nel caso in commento la Cassazione ha accolto il terzo motivo anche grazie alla circostanza che l’atto di donazione era stato ritualmente prodotto e richiamato con le indicazioni necessarie a soddisfare il principio di specificità.