Art. 544 c.c. — Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del comma precedente è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
L’art. 544 c.c. svolge una funzione di coordinamento nel sistema della successione necessaria: disciplina il concorso tra il coniuge superstite e gli ascendenti, distinguendosi sia dall’art. 538 c.c., che riguarda la riserva degli ascendenti quando il coniuge non concorre, sia dall’art. 540 c.c., che regola la riserva autonoma del coniuge e i diritti di abitazione e uso. La sua ratio pratica è fissare, nel solo caso di concorso tra queste due categorie di legittimari, la quota del coniuge, la quota della categoria degli ascendenti e la disponibile residua, evitando di applicare impropriamente le regole dettate per fattispecie diverse.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. Se il defunto non lascia figli, ma lascia ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto. La disponibile residua è pari a un quarto.
Secondo comma. Se gli ascendenti sono più di uno, la quota di riserva loro complessivamente attribuita si ripartisce tra essi secondo i criteri dell’art. 569 c.c.
Applicazione pratica
Il presupposto negativo. Come per l’art. 538 c.c., la norma opera solo se il defunto non lascia figli, né figli viventi né discendenti che subentrino per rappresentazione: la presenza della linea discendente esclude sempre la riserva degli ascendenti, anche quando concorrono con il coniuge. La prima verifica pratica resta quindi identica a quella richiesta dall’art. 538 c.c.: accertare l’assenza di discendenza protetta prima di applicare questa norma.
Il concorso con gli ascendenti non riduce la quota del coniuge. A differenza del concorso con i figli (art. 542 c.c.), dove la riserva del coniuge scende progressivamente da un mezzo a un quarto, il concorso con gli ascendenti lascia intatta la quota del coniuge, che resta pari a un mezzo. È la disponibile, non la quota del coniuge, a comprimersi: da un mezzo (se il coniuge fosse solo, senza ascendenti concorrenti) a un quarto, per lasciare spazio alla riserva degli ascendenti.
Confronto con l’art. 538 c.c. Quando gli ascendenti concorrono da soli (in assenza di coniuge), la loro riserva è di un terzo (art. 538 c.c.); quando concorrono con il coniuge, la loro riserva scende a un quarto. È il coniuge, quindi, a “spostare” la misura della tutela degli ascendenti, senza tuttavia intaccare la propria quota, che resta fissa a un mezzo in entrambi gli scenari in cui non vi siano figli.
Pluralità di ascendenti. Se gli ascendenti sono più di uno, la quota loro complessivamente riservata (un quarto) resta unitaria come categoria; il riparto interno tra i singoli ascendenti segue gli stessi criteri già visti per l’art. 538 c.c., rinviando all’art. 569 c.c.
Giurisprudenza
Problema: se il presupposto negativo dell’assenza di figli o discendenti per rappresentazione, già affermato per la riserva degli ascendenti in assenza di coniuge, valga identicamente anche nell’ipotesi di concorso tra ascendenti e coniuge.
Principio: secondo Trib. Trento, 1° marzo 2024, n. 271, e Trib. Larino, 20 febbraio 2024, n. 138 (pronunciate in tema di art. 538 c.c.), la presenza di figli o di discendenti che subentrano per rappresentazione esclude la riserva degli ascendenti, i quali sono legittimari sostitutivi e non concorrenti rispetto alla discendenza protetta. Il medesimo presupposto negativo regge anche l’art. 544 c.c., poiché la norma condivide con l’art. 538 c.c. l’identica premessa testuale (“quando chi muore non lascia figli”).
Conseguenza pratica: anche nel concorso con il coniuge, prima di riconoscere agli ascendenti la quota di un quarto occorre accertare con certezza l’assenza di figli o di discendenti rilevanti per rappresentazione; se questi esistono, né l’art. 538 c.c. né l’art. 544 c.c. trovano applicazione.
Problema: come si distingue, sul piano sistematico, l’art. 544 c.c. dagli artt. 538 e 540 c.c.
Principio: secondo App. Roma 2582/2025, l’art. 544 c.c. disciplina specificamente il concorso tra coniuge e ascendenti, distinto sia dall’art. 538 c.c. (riserva degli ascendenti quando il coniuge non concorre) sia dall’art. 540 c.c. (riserva autonoma del coniuge, comprensiva dei diritti di abitazione e uso, quando gli ascendenti non concorrono).
Conseguenza pratica: occorre sempre individuare correttamente quale dei tre articoli si applica al caso concreto, verificando la presenza congiunta o disgiunta di coniuge e ascendenti, prima di calcolare le rispettive quote.
Errori frequenti
Applicare la riserva di ascendenti e coniuge quando esistano figli o discendenti che subentrano per rappresentazione: in tal caso l’art. 544 c.c. non si applica affatto.
Ritenere che il concorso con gli ascendenti riduca la quota di riserva del coniuge: resta fissa a un mezzo, è la disponibile a comprimersi.
Confondere le quote dell’art. 544 c.c. (coniuge un mezzo, ascendenti un quarto) con quelle dell’art. 538 c.c. (ascendenti soli, un terzo) o dell’art. 542 c.c. (concorso con i figli).
Applicare al riparto tra pluralità di ascendenti un criterio diverso da quello dell’art. 569 c.c.
L’art. 544 c.c. rivela una scelta di sistema precisa: il coniuge non “paga” mai la presenza degli ascendenti con una riduzione della propria quota, a differenza di quanto accade con i figli. È la disponibile a farsi carico dell’ingresso degli ascendenti nel concorso successorio, lasciando intatta la posizione patrimoniale del coniuge superstite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale omologata, il tema decisorio è l’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto rispetto…
L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati, deve essere assoluta e deve altresì integrare una…