Diseredazione: come escludere un erede dal testamento
Scrivere “diseredo mio figlio” nel testamento non basta a escluderlo dall’eredità. La legge riserva ai familiari più stretti – figli, coniuge e, in mancanza di figli, i genitori – una quota minima che il testatore non può toccare, qualunque cosa scriva.
Si può escludere liberamente solo chi non è legittimario. Per privare un legittimario di ogni diritto serve una causa di indegnità accertata dal giudice, non una clausola testamentaria.
Come si può escludere qualcuno dal testamento?
Dipende da chi si vuole escludere. Se la persona è un legittimario – figlio, coniuge o ascendente – non è possibile escluderla: la sua quota minima è garantita per legge e qualsiasi clausola contraria è inefficace. Se invece non è un legittimario, basta una dichiarazione esplicita nel testamento: la clausola di diseredazione è valida e produce effetti autonomi.
La clausola di diseredazione: cos’è e come funziona
Con “clausola di diseredazione” si intende una disposizione testamentaria con cui il testatore esclude espressamente una o più persone dalla propria successione.
Per anni la giurisprudenza aveva negato validità alle clausole di diseredazione “pure”, cioè senza una contestuale attribuzione di beni ad altri: si richiedeva che il testamento contenesse anche disposizioni positive (un lascito a qualcun altro) perché l’esclusione producesse effetto.
Questo orientamento è stato superato. Con la sentenza n. 8352 del 25 maggio 2012, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la clausola di diseredazione ha valore autonomo: anche senza attribuire beni ad altri, l’esclusione impedisce che la persona diseredata possa ricevere qualcosa per successione legittima. Non serve la formula “lascio tutto a X” per escludere Y: basta dire che Y è escluso.
La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 26062 del 17 ottobre 2018, ha confermato questo indirizzo, precisando che la clausola restringe la chiamata per legge agli altri successibili, ferma restando la necessità di interpretare la volontà del testatore quando l’esclusione riguardi una stirpe intera (ad esempio, “diseredo tutti i miei nipoti”).
Cosa produce la diseredazione in concreto
Quando chi è diseredato non è un legittimario, l’effetto è pieno: è escluso dalla successione legittima. Gli altri eredi si dividono l’eredità come se il diseredato non esistesse.
Quando chi è diseredato è un legittimario, la clausola non lo priva della quota di riserva. Quella quota è indisponibile per il testatore: il legittimario potrà agire in giudizio con l’azione di riduzione per ottenerla, a prescindere da cosa dice il testamento. La clausola può rafforzare la volontà del testatore quando coincide con la preterizione (omissione implicita) del legittimario, ma anche in questo caso il legittimario pretermesso ha diritto alla sua quota, e la acquista non automaticamente alla morte, bensì solo all’esito dell’azione di riduzione che riduce le disposizioni testamentarie lesive (vedi sotto).
Nota sulla giurisprudenza: la sentenza n. 8352/2012 non è delle Sezioni Unite
Sul punto va fatta una precisazione. Circolano spesso riferimenti a una “sentenza delle Sezioni Unite” sulla diseredazione. La sentenza che ha cambiato orientamento – Cass. n. 8352 del 25 maggio 2012 – è della Seconda Sezione Civile ordinaria, non delle Sezioni Unite. L’evoluzione giurisprudenziale è comunque consolidata, confermata anche dalla successiva Cass. n. 26062/2018: chi legge studi o contenuti che citano le “SU” sulla diseredazione dovrebbe verificare i riferimenti prima di farvi affidamento.
Chi si può escludere dal testamento?
Si può escludere liberamente chiunque non sia un legittimario: fratelli, sorelle, nipoti, zii, cugini, conviventi non sposati, amici, qualsiasi terzo. Per i legittimari – figli, coniuge e, in mancanza di figli, anche i genitori – la diseredazione volontaria non funziona: la loro quota di riserva è protetta dalla legge e nessuna clausola testamentaria può eliminarla.
Chi sono i legittimari e quali quote spettano loro
L’art. 536 c.c. definisce i legittimari: il coniuge, i figli (anche adottivi) e, in mancanza di figli, gli ascendenti (genitori, nonni). Ai discendenti dei figli premorenti è riservata la stessa quota che sarebbe spettata al loro genitore.
Le quote di riserva sono fissate dagli artt. 537, 538 e 540 c.c. per i casi in cui concorre una sola categoria di legittimari, e dall’art. 542 c.c. per il concorso tra coniuge e figli:
| Composizione familiare | Quota riservata ai legittimari | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Un figlio solo | 1/2 | 1/2 |
| Due o più figli | 2/3 (da dividersi tra loro) | 1/3 |
| Solo coniuge, nessun figlio | 1/2 | 1/2 |
| Coniuge + un figlio | 1/4 coniuge + 1/4 figlio | 1/2 |
| Coniuge + due o più figli | 1/4 coniuge + 1/2 figli | 1/4 |
| Solo ascendenti, nessun figlio né coniuge | 1/3 | 2/3 |
Al coniuge spettano inoltre, su quella quota, i diritti di abitazione sulla casa di residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Il convivente di fatto (non sposato, senza unione civile) non è legittimario: può essere escluso liberamente, oppure incluso solo per la quota disponibile.
Cosa succede se un legittimario è diseredato: l’azione di riduzione
Il legittimario che il testamento ignora o esclude – totalmente o parzialmente – non è però senza tutela. Può proporre l’azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 553, 554, 555 e 557 c.c.: un’azione giudiziale con cui chiede al tribunale di ridurre le disposizioni testamentarie (o le donazioni fatte in vita) nella misura necessaria a reintegrare la sua quota. Solo dopo la sentenza favorevole il legittimario pretermesso acquisisce la qualità di erede: non la acquista automaticamente alla morte del de cuius, ma solo all’esito del giudizio – un orientamento consolidato in giurisprudenza.
L’azione è soggetta a un termine decennale di prescrizione che decorre dall’apertura della successione. Può essere proposta solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, non dai creditori del defunto né dai legatari.
Attenzione: l’azione di riduzione colpisce anche le donazioni fatte in vita. Se il testatore ha ridotto il patrimonio ereditario con donazioni che ledono la quota di riserva, il legittimario può agire per recuperarle, seguendo un ordine preciso: prima si riducono le disposizioni testamentarie, poi, se non bastano, si aggrediscono le donazioni, partendo dalle più recenti (art. 555 c.c.).
L’unica via per estromettere davvero un legittimario: l’indegnità a succedere
C’è un solo strumento giuridico che può privare un legittimario di qualsiasi diritto successorio, compresa la quota di riserva: l’indegnità a succedere, prevista dall’art. 463 c.c.
Si tratta di una sanzione civile, non di una scelta libera del testatore. L’indegnità si applica solo in presenza di cause tassative previste dalla legge:
- aver ucciso o tentato di uccidere il defunto, il coniuge, un discendente o un ascendente;
- aver commesso contro le stesse persone un fatto cui la legge equipara le disposizioni sull’omicidio;
- aver denunciato il defunto per un reato grave (punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni) sapendolo innocente, oppure aver testimoniato il falso contro di lui in un processo per un reato di quella gravità;
- essere stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del defunto, senza essere stati reintegrati prima della morte;
- aver indotto con dolo o violenza il defunto a fare, revocare o mutare il testamento, o averlo impedito;
- aver soppresso, occultato o alterato il testamento;
- aver formato un testamento falso o averlo usato consapevolmente.
Non si può invocare l’indegnità per motivi diversi da questi, per quanto gravi possano sembrare sul piano morale. Tradimenti, comportamenti scorretti, anni di abbandono: questi elementi possono pesare sul piano umano, ma non integrano nessuna delle cause di indegnità elencate dalla legge.
L’indegnità non opera automaticamente: deve essere accertata dal giudice e dichiarata con sentenza, su domanda degli interessati.
La riabilitazione dell’indegno
L’indegnità non è definitiva. In base all’art. 466 c.c., il testatore può riabilitare l’indegno in due modi:
- con un atto pubblico (davanti al notaio) in cui lo abilita espressamente a succedergli;
- con il testamento, inserendo una disposizione in suo favore quando era già a conoscenza della causa di indegnità.
In quest’ultimo caso, se il testatore sapeva della causa di indegnità e ha comunque lasciato qualcosa all’indegno, la riabilitazione vale nei limiti di quella specifica disposizione testamentaria.
Riepilogo: cosa si può fare e cosa no
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Diseredo un fratello, un nipote, un cugino | Valido ed efficace: sono esclusi dalla successione legittima |
| Diseredo un figlio o il coniuge | La clausola non li priva della quota di riserva: possono agire in riduzione |
| Diseredo un figlio e dono tutto in vita ad altri | Le donazioni possono essere ridotte se ledono la legittima |
| Dimostro in giudizio che mio figlio mi ha abbandonato | Non è causa di indegnità: non basta |
| Dimostro che mio figlio ha contraffatto il testamento | È causa di indegnità (art. 463, n. 6, c.c.) |
| Il testatore riabilita l’indegno per atto notarile | L’indegnità è superata: può succedere |
Se si sta valutando di escludere qualcuno dalla propria eredità, o si ritiene di essere stati esclusi ingiustamente, la valutazione va fatta caso per caso con un legale: le variabili rilevanti – composizione della famiglia, donazioni già effettuate, quote disponibili – cambiano il quadro in modo significativo.