Conto riassuntivo imposta di soggiorno irregolare senza conti dei singoli gestori (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 93 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont. assolve a una funzione meramente ricognitiva, unificando in un prospetto conti accomunati dall’omogeneità dell’oggetto, senza che venga meno l’individualità di ciascuna gestione e la responsabilità del singolo agente. Il soggetto che compila il conto unico non assume la veste di agente contabile, non avendo il maneggio del denaro né svolgendo alcuna gestione. Ne consegue che la mancata allegazione dei conti resi dai singoli gestori delle strutture ricettive rende il conto riassuntivo irregolare. Il compilatore non può sostituire i dati dei singoli conti con quelli estratti dalle scritture dell’ente, perché in tal modo la parificazione dei conti dei gestori viene elusa e la natura riassuntiva del prospetto snaturata.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso da un dipendente comunale, quale agente interno della riscossione, per gli incassi dell’imposta di soggiorno dell’esercizio 2022. Il conto, depositato inizialmente e poi integrato, esponeva riscossioni e versamenti di pari importo, con quadratura finale.
Dall’esame dei conti delle novantadue strutture ricettive, acquisiti in istruttoria, emergevano invece incassi di importo inferiore e numerose irregolarità. L’ente aveva precisato che l’adempimento della parificazione poteva ritenersi assolto con l’approvazione del rendiconto di gestione e che il dipendente doveva considerarsi agente contabile di fatto, in assenza di formali provvedimenti di nomina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il conto come riassuntivo, redatto ai sensi dell’art. 140, primo comma, ultima parte, cod. giust. cont., senza che la previsione attribuisca al prospetto alcuna attitudine a far venir meno l’individualità delle singole gestioni. Il compilatore, non avendo il maneggio del denaro, non è agente contabile e non rappresenta alcuna gestione: opera solo un elenco delle gestioni altrui.
La fattispecie non integra lo schema agente principale/subagente dell’art. 192 reg. cont. Stato, né quello dell’art. 188, perché il compilatore non è incaricato della riscossione. Il modello pertinente è quello dell’art. 625 del reg. cont. Stato, che impone la trasmissione alla Corte dei conti dei singoli conti unitamente ai prospetti riassuntivi. Nel caso concreto i conti dei gestori non erano stati depositati con il prospetto, con la conseguenza dell’irregolarità del conto.
Il Collegio nega rilievo meramente formale al difetto: nella colonna delle riscossioni erano stati riportati soltanto i riversamenti in tesoreria, mese per mese, e il conto integrativo aveva replicato gli stessi dati in entrambe le colonne. La corretta compilazione avrebbe richiesto la sommatoria dei dati dichiarati dai singoli gestori, da confrontare con le dichiarazioni periodiche e con il conto di tesoreria. Le discrepanze tra conti dei gestori e scritture dell’ente avrebbero dovuto condurre al diniego di parificazione del singolo conto, con motivata annotazione delle ragioni.
Nessun conto dei gestori risultava vistato dal responsabile del servizio finanziario e nessun formale provvedimento di parificazione era stato adottato. Il visto del segretario comunale in calce al conto riassuntivo, così come la sottoscrizione dell’agente di fatto, non equivalgono alla parificazione dei singoli conti. Non risulta neppure alcuna approvazione dei conti da parte dell’ente, il cui rendiconto non contiene riferimenti ai conti giudiziali né l’elenco degli agenti contabili.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio, in linea con il proprio orientamento, ne ribadisce l’obbligatorietà e la funzione di elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze, escludendo che integri condizione di procedibilità. Nel caso di specie la relazione, meramente descrittiva, non dà conto dei controlli svolti; le sue carenze non sono però addebitabili all’agente, bensì all’amministrazione. Il conto è dichiarato irregolare.
Nota della Redazione
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