Controllo sulla gestione dei fondi PNRR del Comune di Padova (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 107 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 ha ad oggetto l’acquisizione e l’impiego delle risorse del PNRR da parte del soggetto attuatore e si esprime attraverso valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia riferite a segmenti di gestione. Il controllo non attende l’esito conclusivo dell’attività, ma si focalizza sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e sul rispetto dei cronoprogrammi. Il giudizio di sostanziale positività dell’azione amministrativa presuppone la verifica congiunta dell’avanzamento procedurale, dell’avanzamento finanziario e dell’adeguatezza del sistema di governance e di monitoraggio. Restano a carico del soggetto attuatore la responsabilità dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento, nonché l’applicazione formale e sostanziale dei principi trasversali, tra cui la sana gestione finanziaria, il DNSH e l’assenza di doppio finanziamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha svolto il controllo sulla gestione dell’attuazione del PNRR da parte del Comune di Padova, in qualità di soggetto attuatore e beneficiario. L’indagine si è svolta attraverso note istruttorie e successive integrazioni, con dati di riferimento aggiornati al 30 giugno 2024 per la parte gestionale e al 31 dicembre 2023 per la parte contabile.
Il perimetro soggettivo è quello dell’ente locale capoluogo di provincia; quello oggettivo è stato limitato ai soli interventi che presentassero quote di finanziamento a valere sul PNRR, escludendo i progetti in cui l’Ente operasse come soggetto attuatore esterno e quelli totalmente definanziati dal Piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo. L’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 attribuisce alle Sezioni regionali il controllo sull’acquisizione e l’impiego dei fondi PNRR, da svolgersi secondo le forme del controllo sulla gestione. Il legislatore ha poi escluso i progetti PNRR dal controllo concomitante ex art. 22 d.l. n. 76/2020, rendendo centrale la dimensione successiva della valutazione.
Sul piano dell’avanzamento procedurale, i dati forniti dall’Ente evidenziano che sui 70 progetti ricompresi nel perimetro il 90% si colloca in fase di “messa a terra”, di cui l’11,43% già in collaudo. La percentuale di CUP dichiarati in linea con i cronoprogrammi è pari al 98,41% per i progetti in cui l’Ente è attuatore diretto e all’85,71% per quelli in cui è beneficiario. Per i tre progetti con avanzamento più arretrato la Corte riproduce i chiarimenti dell’Ente, che riferisce la rimodulazione delle tempistiche all’autorizzazione ministeriale e a problemi di cantierizzazione in fase di risoluzione.
Quanto all’avanzamento finanziario, la Sezione utilizza due indicatori. Il primo, dato dall’incidenza degli accertamenti sulla quota PNRR, misura la traduzione dei finanziamenti in entrate effettive e si attesta al 96,66% per la Missione 4, all’84,54% per la Missione 5 e al 69,78% per la Missione 1. Il secondo, dato dall’incidenza dei pagamenti sugli accertamenti, evidenzia un rapporto dell’88,29% per la Missione 2 e di valori molto più contenuti per le altre missioni, coerenti con la natura e la fase delle opere. La Corte riscontra una correlazione positiva tra il ricorso alle anticipazioni e la dimensione finanziaria delle missioni.
Sul definanziamento, la Sezione rileva che i 12 progetti completamente definanziati dal PNRR, per un valore di euro 6.340.000,00, sono stati integralmente rifinanziati con fonti esogene, a invarianza di saldi, e restano attivi nell’attuazione. Essi sono quindi esclusi dal perimetro di indagine.
In materia di governance, la Corte prende atto della costituzione della cabina di regia e dell’Unità di audit di primo livello, con flussi informativi cadenzati e reportistica mensile. Evidenzia l’opportunità che il monitoraggio dei cronoprogrammi su ReGiS sia costante e che i controlli interni si estendano anche ai progetti in cui l’Ente è solo beneficiario e si avvale di attuatori esterni. Sul personale, la Sezione constata il ricorso a esperti dell’assistenza tecnica regionale, con funzioni coerenti con l’appendice del Dpcm 12 novembre 2021, e l’assenza di assunzioni a valere sui fondi PNRR.
Nota della Redazione
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