Conti giudiziali depositati: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 27 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., quando l’agente contabile deposita i conti giudiziali nel termine perentorio assegnato dal giudice designato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia, per effetto del soddisfacimento della pretesa, determina la cessazione della materia del contendere quale causa di definizione del processo. La definizione assume la forma della sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, per essere forma idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c. In assenza di soccombenza, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, con tre distinte note, il mancato deposito dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili di un Comune, relativamente agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021.

All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura accertava che, quanto alla riscossione dei proventi di un impianto comunale, i conti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 non erano stati presentati all’amministrazione e, conseguentemente, non erano stati depositati presso la Segreteria. La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

La Motivazione della Corte

Il giudice designato, con decreto n. 3/2024 del 2 gennaio 2024, assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024 per la presentazione dei conti all’amministrazione di appartenenza e al Comune il termine del 31 luglio 2024 per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno.

Con istanza del 30 agosto 2024, la Procura regionale, rappresentando che il Comune aveva provveduto al deposito dei conti giudiziali tramite l’applicazione SiReCo nel mese di luglio 2024, chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

Il giudice rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Da tale accertamento discende che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura.

Sulla forma del provvedimento, la Corte ritiene che debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.

Infine, in ragione dell’esito del giudizio, il giudice esclude la pronuncia sulle spese. La Sezione dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza luogo a pronuncia sulle spese, e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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