Pensione privilegiata e giurisdizione della Corte dei conti sulla causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 50 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata proposta dal militare radica la giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non essendo in discussione il riconoscimento dell’equo indennizzo. Sussiste l’interesse ad agire del ricorrente ad acquisire certezza sulla dipendenza della patologia dal servizio, quale presupposto della prestazione pensionistica invocata. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur rendendo un parere endoprocedimentale, non può essere estromesso quando il ricorrente ne contesti il merito e il giudizio verta sulla causa di servizio. L’INPS è litisconsorte necessario, quale soggetto deputato ad attribuire l’eventuale pensione privilegiata. La diversità della fattispecie rispetto a un precedente giudizio esclude la violazione del ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 1988 al 2020 e cessato dal servizio con il grado di Maresciallo aiutante, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “diabete mellito tipo 1”, con liquidazione dei benefici e del diritto alla pensione privilegiata ai sensi degli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973, con decorrenza dal pensionamento.
Già nel 2001 gli era stato diagnosticato uno stato ansioso-depressivo, riconosciuto nel 2006 come causa di servizio e prospettato dalla difesa come concausa rispetto al diabete, insorto successivamente. Il Comitato di Verifica, con parere del 25.01.2022, escluse la dipendenza dell’infermità dai fatti di servizio; il Comando Generale dell’Arma, con decreto del 26.01.2022, ne prese atto. Nel 2023 il ricorrente presentò all’INPS domanda di pensione di inabilità di privilegio. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione e il ne bis in idem; l’INPS e il Ministero dell’Economia hanno chiesto l’estromissione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. La domanda di pensione di privilegio presentata all’INPS nel 2023 rappresenta il dato che radica la giurisdizione contabile: oggetto del giudizio non è l’equo indennizzo, bensì la dipendenza da causa di servizio di infermità per le quali è stata chiesta la pensione privilegiata.
La Corte sottolinea come tale circostanza fosse assente nel precedente giudizio, conclusosi con declaratoria di inammissibilità, e come essa fondi la competenza della giurisdizione speciale in materia pensionistica.
Conseguentemente è respinta l’eccezione di carenza di interesse ad agire: è evidente l’interesse attuale del ricorrente ad acquisire certezza sulla dipendenza o meno della patologia dal servizio, al fine di conseguire la pensione di privilegio. Parimenti è respinta l’eccezione di ne bis in idem, trattandosi di fattispecie differente rispetto a quella esaminata nel giudizio precedente.
Quanto alla richiesta di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte osserva che gli organi medico-legali rendono pareri tecnici endoprocedimentali rispetto al provvedimento conclusivo. Tuttavia, poiché il ricorrente ha contestato il merito del parere del Comitato di Verifica e il giudizio ha ad oggetto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, la richiesta non può essere accolta: sussiste un interesse di tutti i soggetti vocati in giudizio a contraddire sui requisiti pensionistici.
Infine, è respinta l’estromissione dell’INPS, considerata la domanda di pensione privilegiata presentata all’Istituto, soggetto deputato ad attribuire l’eventuale prestazione, connessa all’esito del giudizio. La Corte richiama l’orientamento secondo cui le attribuzioni di ordinatore di spesa costituiscono mera ripartizione interna di competenza tra apparati pubblici, non dovendosi distinguere la figura dell’obbligato sostanziale passivo dell’unitario procedimento di pensione. Definite le questioni preliminari, la Corte riserva la decisione del merito a separata ordinanza.
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Nota della Redazione
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