Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 28 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’integrale pagamento satisfattivo della somma offerta dal convenuto in sede di rito abbreviato, già accolta con decreto ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., determina la definizione del giudizio con declaratoria che nulla è più dovuto da parte convenuta. Il pagamento intervenuto prima della pronuncia esaurisce l’oggetto della pretesa restitutoria e preclude ogni ulteriore accertamento sul quantum. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite. Il giudice contabile verifica in camera di consiglio la sussistenza dei presupposti del rito e l’avvenuto adempimento.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società in fallimento e, in proprio, tre amministratori, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 170.292,44 in favore di una società finanziaria regionale e, per essa, della Regione. Il danno erariale sarebbe derivato dall’omessa rendicontazione e dalla mancata restituzione di una provvidenza regionale, concessa nel 2014 a sostegno di progetti di investimento delle PMI e poi revocata nel 2017.

Uno dei convenuti ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato, offrendo il pagamento di euro 6.142,48, corrispondente al 50% dell’importo contestatogli in via subordinata. La Procura ha rilasciato parere favorevole sia sull’an sia sul quantum. Con Decreto n. 21/2024, depositato il 18 dicembre 2024, il Collegio ha accolto l’istanza e fissato il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento.

La Motivazione della Corte

La decisione si colloca nel solco dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile, che disciplina la definizione del giudizio su istanza di parte mediante pagamento di una somma. Il Collegio richiama espressamente il comma 8 della disposizione e ne fa applicazione diretta, senza riesaminare nel merito la pretesa risarcitoria originariamente azionata.

Il percorso argomentativo muove dal Decreto n. 21/2024, con cui l’istanza era stata accolta. In quella sede erano stati esplicitati i presupposti del rito abbreviato, che la Corte conferma integralmente nella pronuncia definitiva. La verifica si sposta così dal piano dell’an debeatur a quello dell’effettivo adempimento dell’obbligo di pagamento assunto dal convenuto.

In camera di consiglio le parti hanno confermato l’avvenuto pagamento satisfattivo dell’importo. È stata depositata documentazione attestante la tempestività del versamento e la quietanza di riversamento in favore della Regione. L’accertamento del pagamento integra il presupposto fattuale che consente la definizione del giudizio.

Sussistono dunque i presupposti per la definizione con rito abbreviato, già evidenziati nel decreto richiamato, ed è stato accertato il tempestivo pagamento satisfattivo. Su questa duplice base la Corte definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto da parte convenuta, esaurendo ogni ulteriore pretesa.

Quanto alle spese, la peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione. La pronuncia è accompagnata dal provvedimento di anonimizzazione, con annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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