Perequazione pensioni 2023-2024: legittimo il meccanismo a sei fasce (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 43 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È costituzionalmente legittimo il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni introdotto, per il biennio 2023-2024, dall’art. 1, comma 309, legge n. 197 del 2022, articolato in sei fasce decrescenti all’aumentare dell’importo del trattamento. La riduzione della rivalutazione per gli assegni più elevati non integra un prelievo tributario e non viola gli artt. 36 e 38 Cost., risolvendosi in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. In caso di abrogazione della disciplina, non si applica il meccanismo dei tre scaglioni di cui all’art. 69, comma 1, legge n. 388 del 2000, già sostituito dall’art. 1, comma 478, legge n. 160 del 2019.

Il Fatto

Due pensionati, entrambi già militari collocati in quiescenza, hanno chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024, sostenendo che il nuovo sistema di perequazione introdotto dalla legge n. 197 del 2022 avesse sostituito i tre scaglioni previsti dalla legge n. 388 del 2000 con sei fasce penalizzanti per le pensioni superiori a quattro volte il minimo.

I ricorrenti hanno domandato l’annullamento delle note INPS di rigetto e, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale, il ricalcolo secondo gli indici pregressi. L’INPS ha chiesto il rigetto, invocando la legittimità costituzionale già riconosciuta a misure analoghe. In corso di giudizio, a seguito della sentenza n. 19 del 2025 della Consulta, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti, non accettata dalla parte resistente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice unico rileva che, ai sensi dell’art. 110, comma 3, c.g.c., la rinuncia agli atti produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte. L’INPS ha insistito per una pronuncia di merito, chiedendo il rigetto: manca, dunque, la concorde volontà delle parti e l’estinzione del giudizio non può essere dichiarata.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’art. 1, comma 309, legge n. 197 del 2022: la rivalutazione è integrale per le pensioni pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS, e decresce progressivamente dall’85 per cento, per gli assegni fino a cinque volte il minimo, fino al 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. La questione era già stata rimessa alla Consulta con le ordinanze della Sezione e della Sezione giurisdizionale per la Campania del 2024.

La Corte costituzionale n. 19 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni con riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost. In primo luogo, ha escluso che, in caso di abrogazione della norma, possa trovare applicazione l’art. 69, comma 1, legge n. 388 del 2000: la regola di raffreddamento ivi contenuta è stata sostituita, dal 1° gennaio 2022, dal meccanismo dell’art. 1, comma 478, legge n. 160 del 2019, unica disposizione chiamata a governare la perequazione per il 2023.

In secondo luogo, la Consulta ha evidenziato che il sistema introdotto risulta più favorevole dei pregressi, assicurando l’integrale rivalutazione degli assegni più bassi e incrementando la progressività. La disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore, che può bilanciare i valori coinvolti tenendo conto delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento incontrano il limite delle risorse disponibili, come già affermato dalla sentenza n. 234 del 2020.

Il meccanismo, infine, non paralizza né sospende la rivalutazione, risolvendosi in un mero raffreddamento con indici graduali e proporzionati. Quanto all’art. 53 Cost., la Corte esclude che le limitazioni alla rivalutazione costituiscano un prelievo tributario: si tratta della modulazione del quantum di rivalutazione, non di una decurtazione patrimoniale definitiva, come già affermato dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte. La legittimità costituzionale della disciplina comporta il rigetto integrale del ricorso, con compensazione delle spese di lite stante la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *